| Imposta Comunale sugli Immobili – ICI |
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Il D.L.gs. 30 dicembre 1992 n. 504, con decorrenza 1° gennaio 1993, ha istituito l’imposta comunale sugli immobili. Da allora la normativa ha subito diverse modificazioni.
L’imposta comunale sugli immobili è stata istituita, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, dal D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, in esecuzione dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992 n. 421. Da allora peraltro la normativa ha subito diverse ed incisive modificazioni, tali da attribuire ai Comuni impositori un’articolata gamma di scelte, rimesse alle loro autonome decisioni In questo contesto è oggi di fatto impossibile, conoscere quanto accade in ogni singolo Comune, con la conseguenza che, per pagare correttamente il dovuto, ogni contribuente deve interessarsi personalmente sulle regole vigenti in ognuno dei Comuni nei quali detiene immobili soggetti all’ICI. L’analisi che segue, pertanto, riporta le sole indicazioni di carattere generale, mentre il completamento delle informazioni è necessariamente affidato al singolo interessato che dovrà rivolgersi al Comune competente. Presupposto dell’imposta comunale sugli immobili. Immobili soggetti all’imposta Presupposto dell’ICI è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi gli immobili strumentali e quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. Agli effetti dell'ICI: Sono soggetti all'ICI anche i fabbricati costruiti abusivamente indipendentemente dal fatto che per essi sia stata presentata o meno istanza di sanatoria edilizia. Esenzioni Sono esenti dall'ICI per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla legge: Inoltre, gli “orticelli" o piccoli appezzamenti, se non sono aree fabbricabili, sono esclusi dal campo di applicazione dell'ICI, in quanto su di essi le attività agricole vengono esercitate occasionalmente in forma non imprenditoriale. Egualmente, se non sono aree fabbricabili, sono esclusi dal campo di applicazione dell'ICI i terreni incolti. Ente destinatario dell’imposta L’ICI è dovuta al Comune sul cui territorio si trova l’immobile. Se l’immobile si estende nel territorio di più Comuni, l’ICI è dovuta al Comune sul cui territorio si estende prevalentemente l’immobile, cioè al Comune sul cui territorio si trova la maggior parte della superficie dell’immobile. Soggetti passivi Soggetti passivi dell’ICI sono il proprietario dell’immobile o il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, anche se non sono residenti nel territorio dello Stato, non vi hanno la sede legale o amministrativa, né vi esercitano l’attività e l’utilizzatore dell’immobile in base ad un contratto di locazione finanziaria. Obbligato ad effettuare il versamento dell'imposta è, dunque, il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, che non siano esenti o esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta. Soltanto qualora sull'immobile risulti costituito un diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, sia per effetto di atto tra vivi che a seguito di successione, obbligato al versamento è il titolare del diritto reale, con esclusione quindi del nudo proprietario, che resta sempre estraneo al rapporto tributario. Nel caso di contitolarità del diritto (ad esempio, comproprietà sull’immobile) o di coesistenza di diritti parziari, ciascun contitolare è soggetto passivo dell’ICI par la parte di propria spettanza e deve provvedere, sempre per la propria parte, ad autonomo versamento ed agli altri adempimenti (dichiarazione). A decorrere dal 1° gennaio 2001, con portata innovativa, è stato inserito tra i soggetti passivi dell’ICI (quella gravante su immobili insistenti su aree demaniali) il concessionario titolare del diritto (di concessione) sulle aree demaniali su cui insistono gli immobili. Una volta acquisita la soggettività passiva occorre per prima cosa provvedere al pagamento dell’imposta. Infatti la particolare procedura relativa all’ICI prevede che il contribuente prima paghi e dopo presenti la dichiarazione. In altri termini, chi diventa soggetto passivo dell’ICI nel corso di un certo anno deve provvedere, innanzi tutto, al pagamento dell’imposta per quell’anno (ovviamente rapportata ai dodicesimi di periodo), alle scadenze previste per l’acconto (se la soggettività passiva è stata acquisita nel primo semestre) e per il saldo. Solo nel corso dell’anno successivo, in concomitanza con la presentazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente deve presentare al Comune la dichiarazione ICI. Pertanto non esiste alcun collegamento fra l'imposta da versare in un anno e la dichiarazione ICI da presentare nello stesso anno. La prima, infatti, è dovuta in base all'evolversi della situazione nel corso dell'anno, mentre la seconda, nei casi in cui deve essere presentata, si riferisce all'evolversi della situazione nel corso dell'anno precedente. Calcolo dell’imposta - Base imponibile L’ICI è un’imposta annuale, dovuta per anno solare, ma deve essere ragguagliata sia alla quota di soggettività passiva del contribuente (nel caso di più contitolari dello stesso diritto) sia al periodo dell’anno in cui si è detenuta la soggettività stessa, periodo che è conteggiato a mesi interi, con arrotondamento per eccesso per le frazioni di almeno 15 giorni (e per difetto nel caso opposto). Per calcolare l’imposta occorre dapprima determinarne l’ammontare annuo, per poi procedere ai frazionamenti, se del caso. L’imposta annua è, a sua volta, il risultato di un conteggio che comporta l’applicazione di un’aliquota ad una base imponile, con l’eventuale successivo riconoscimento di detrazioni. La base imponibile dell’ICI è calcolata in modo diverso a seconda della tipologia dell’immobile. Terreni agricoli Per i terreni agricoli il valore è costituito dal reddito dominicale moltiplicato per 75. Il reddito dominicale è quello risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno di riferimento, aumentato del 25%. Il reddito dominicale dei terreni agricoli è comprensivo anche della redditività delle costruzioni rurali sovrastanti. Valore dei fabbricati in genere - Rendita catastale Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito dalla rendita catastale vigente al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce, moltiplicata: Dal 1997 le rendite catastali urbane sono state rivalutate, agli effetti ICI, del 5%, il che comporta che per la corretta determinazione dell’imponibile occorre maggiorare del 5% la rendita esposta negli atti catastali, tenendo presente che anche le rendite di recente attribuzione, annotate sempre negli atti catastali, non comprendono l'aumento del 5%. Se il fabbricato è sfornito di rendita oppure se la rendita a suo tempo attribuita non è più adeguata in quanto sono intervenute variazioni permanenti, strutturali o di destinazione, anche se dovute ad accorpamenti di più unità immobiliari, il contribuente dovrà far riferimento alla categoria ed alla rendita assegnata a fabbricati similari. Fabbricati di interesse storico o artistico Per i fabbricati di interesse storico o artistico si considera la rendita (aumentata del 5%) minore tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. La rendita va moltiplicata per 100 anche se il fabbricato è catastalmente classificato nella categoria A/10 o C/1 oppure nel gruppo D, in quanto il fabbricato “storico o artistico” è assimilato ad una abitazione. Quando però si tratti di fabbricato appartenente al gruppo D sfornito di rendita catastale, il valore è determinato con le modalità indicate a proposito dei fabbricati delle imprese. Fabbricati delle imprese Alle regole di determinazione del valore sulla base della rendita catastale fanno eccezione i fabbricati interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati nelle loro scritture, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale. Per questi fabbricati il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l'applicazione di determinati coefficienti, fissati annualmente con decreto ministeriale. Per l'anno 2002, il DM 27 febbraio 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.56 del 7 marzo scorso, ha stabilito i seguenti coefficienti: per l'anno 2002 = 1,02; per l'anno 2001 = 1,05; per l'anno 2000 = 1,08; per l'anno 1999 = 1,10; per l'anno 1998 = 1,12; per l'anno 1997 = 1,15; per l'anno 1996 = 1,18; per l'anno 1995 = 1,22; per l'anno 1994 = 1,26; per l'anno 1993 = 1,28; per l'anno 1992 = 1,29; per l'anno 1991 = 1,32; per l'anno 1990 = 1,38; per l'anno 1989 = 1,45; per l'anno 1988 = 1,51; per l'anno 1987 = 1,63; per l'anno 1986 = 1,76; per l'anno 1985 = 1,89; per l'anno 1984 = 2,01; per l'anno 1983 = 2,14; per l'anno 1982 e anni precedenti = 2,26. L’attribuzione della rendita catastale ha effetto dall’anno successivo; quindi per i fabbricati ai quali sia stata attribuita la rendita nel corso dell'anno anteriore a quello cui si riferisce l’imposta, il valore sul quale calcolare l'ICI è dato dalla rendita catastale moltiplicata per 50, mentre per i fabbricati ai quali sia attribuita la rendita nel corso dell'anno di riferimento, il valore sul quale calcolare l'ICI continua ad essere quello ottenuto attraverso l'attualizzazione dei costi contabilizzati. Anche i costi incrementativi aggiuntivi a quello di acquisizione hanno effetto dall’anno successivo a quello di contabilizzazione. Pertanto i costi incrementativi contabilizzati nell'anno anteriore a quello di riferimento dell’imposta, influiscono sull'ammontare del valore su cui calcolare l’ICI, mentre i costi incrementativi contabilizzati nell'anno di riferimento rileveranno a partire dall’anno successivo. Quanto all’applicazione dei coefficienti di attualizzazione, bisogna assumere quello relativo all'anno nel corso del quale il costo di acquisizione od i costi incrementativi sono stati contabilizzati. Aree fabbricabili Per le aree fabbricabili il valore è costituito dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di riferimento, determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Fabbricati in costruzione In caso di edificazione su un'area, dalla data di inizio dei lavori di costruzione fino al momento di loro ultimazione (ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato se il momento di utilizzo é antecedente a quello della ultimazione dei lavori di costruzione) la base imponibile ICI è data solo dal valore dell'area, che deve comunque essere considerata fabbricabile, indipendentemente dalla sussistenza o meno del requisito dell'edificabilità, mentre non deve essere considerato il valore del fabbricato in corso di costruzione. Analogamente, in caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione sull'area di risulta (oppure in caso di recupero edilizio), dalla data di inizio dei lavori di demolizione (o di recupero) fino al momento di ultimazione dei lavori di ricostruzione (o di recupero) o, se antecedente, fino al momento dell'utilizzo, la base imponibile ICI è data solo dal valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato che si sta demolendo e ricostruendo oppure recuperando. Ovviamente, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o recupero (o, se antecedente, dalla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o recuperato è comunque utilizzato) la base imponibile ICI è data dal valore del fabbricato. Calcolo dell’imposta – Aliquote La determinazione delle aliquote é una delle più incisive facoltà riconosciute al singolo Comune, che ha la possibilità di determinarne anche più di una, nell’ambito della diversificazione che gli é stata riconosciuta da vari provvedimenti normativi. Le deliberazioni comunali concernenti la determinazione delle aliquote dell'ICI devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio comunale di previsione e sono rese pubbliche con avviso nella Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione ha la semplice funzione di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dal Comune e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono e non assume alcuna rilevanza giuridica. La pubblicazione, cioè, ha semplice funzione di comunicazione e quindi la mancata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non significa che il Comune non ha adottato al riguardo alcuna deliberazione, potendo ciò dipendere anche da altre cause, tra cui l'omissione di richiesta di pubblicazione da parte dell'ente locale. In base al decreto istitutivo le aliquote dell’ICI dovrebbero essere comprese tra un minimo del 4 per mille ed un massimo del 7 per mille, con possibili diversificazioni per abitazioni, alloggi non locati, enti non lucrativi. In realtà con vari provvedimenti è stato stabilito che, per date condizioni, il Comune può derogare al limite minimo, mentre l’aliquota massima, generalmente sempre pari al 7 per mille, può giungere al 9 per mille. Quanto al primo caso, é consentito di deliberare aliquote più favorevoli che deroghino anche al limite minimo del 4 per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili in base a regimi convenzionati e per la prima casa di famiglie destinatarie di interventi sociali. Analogo potere di deliberare aliquote inferiori al 4 per mille è riconosciuto per gli immobili inagibili o inabitabili o per gli immobili di interesse storico, localizzati nei centri storici sui quali vengono eseguiti interventi di recupero, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto. In tal caso, però, l'aliquota agevolata non può essere applicata che per un periodo di tre anni, decorrenti dall'inizio dei lavori. Quanto invece alla seconda situazione, i comuni ad alta tensione abitativa possono deliberare l'aliquota fino al 9 per mille limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. Tra l’altro, l'aliquota può essere stabilita dai Comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili. Abitazione principale Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato si considera abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata. Alle stesse condizioni (proprietà od usufrutto, non locazione) i Comuni possono concedere lo stesso riconoscimento per gli anziani o i disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. Il Comune, con propria delibera, può anche stabilire l'assimilazione all'abitazione principale dell'alloggio dato in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela, accordando pertanto a detti immobili l'applicazione dell'aliquota ridotta o anche della detrazione. Per l’abitazione principale sono previste agevolazioni. Innanzi tutto il Comune può deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille. Il Comune ha, quindi, la facoltà di applicare due aliquote ICI; l'una, ordinaria; l'altra, ridotta rispetto a quella ordinaria, da applicare sul valore dell'abitazione principale, intesa nel senso di dimora abituale del contribuente che la possiede, a condizione che il contribuente medesimo abbia la residenza anagrafica nello stesso Comune ove abitualmente dimora. Nel caso di variazione della residenza anagrafica nel corso dell'anno, l'aliquota ridotta si applica limitatamente ai mesi durante i quali si è protratta tale residenza, assumendo come intero il mese in cui la residenza si è verificata per almeno 15 giorni. Nel caso di contitolarità, l'aliquota ridotta deve essere applicata sulla quota di valore spettante al possessore che dimora ed ha la residenza anagrafica nel Comune. L’aliquota ridotta potrebbe essere estesa anche alle unità immobiliari locate (con contratto registrato) ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale. Al di fuori dell’ipotesi di applicazione di un’aliquota agevolata, una particolare detrazione dall’imposta è prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente. La misura ordinaria è fissata in € 103,291, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La detrazione, peraltro, può essere ridotta fino al 50% ovvero essere elevata fino a € 258,228, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale individuate con delibera del competente organo comunale. Con un ulteriore intervento è stato poi previsto che anche il limite di € 258,228 possa essere superato, sino a concorrenza dell’imposta dovuta per l’abitazione principale, ma, in tale caso, il Comune non può adottare aliquote maggiorate per le altre unità immobiliari a disposizione del contribuente. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Pertinenze dell’abitazione principale Il regime ICI delle pertinenze dell’abitazione principale ha subito vicissitudini varie. Dal 2001, comunque, è stabilito che alle pertinenze deve essere riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale, indipendentemente dal fatto che il Comune abbia o meno deliberato l'estensione della riduzione dell'aliquota anche alle pertinenze. Riduzioni dell'imposta L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente 25.822,845 euro di lire e con le seguenti riduzioni: A questi fini, si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se collocati sul territorio di più Comuni; l'importo della detrazione e gli importi sui quali si applicano le riduzioni sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati alle quote di possesso ed al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, fermo restando che il singolo immobile va attribuito, quando la sua superficie si stenda su più Comuni, a quello cui appartiene la superficie prevalente. Importo da versare In merito alla valorizzazione in euro delle rendite catastali (che sono alla base della determinazione dell'imponibile ICI) è possibile, per semplicità, convertire la rendita catastale in lire dividendola per il valore dell'euro. Così, ad esempio, se un'abitazione ha una rendita catastale in lire pari a 1.347.000 tale rendita sarà pari ad euro 695,667. Come si è visto al paragrafo 5.2 la rendita va aumentata del 5%: 730,450 (695,667 + 34,783). Supposto che l'abitazione di questo esempio sia quella principale di un'unico proprietario per cui spetta una detrazione di 103,291 euro e che l'aliquota agevolata sia pari al 5,2 per mille si avrà: l'imposta netta da versare sarà pari a 276,54 poichè l'importo finale in euro da corrispondere al comune deve essere arrotondato al centesimo più vicino: se il terzo decimale è inferiore a 5, l'importo da pagare deve essere arrotondato per difetto, mentre se è uguale o superiore a 5, l'importo da pagare deve essere arrotondato per eccesso. Una volta determinata l'imposta su base annua (applicando l’aliquota alla base imponibile e conteggiando eventuali detrazioni di imposta) non si è ancora necessariamente giunti a quantificare l’imposta dovuta e, ancor di più, non si è stabilito l’importo delle due rate. Innanzi tutto l’importo come sopra quantificato è dovuto (per l’intero anno) solo nel caso di unico soggetto passivo (unico titolare del presupposto – ad esempio, unico proprietario) che abbia detenuto l’immobile per l’intero anno e nelle stesse condizioni. Quando così non sia, l’ammontare (annuo) dell’imposta deve essere ragguagliato sia alla quota di titolarità, sia al periodo di possesso. L'ICI è dovuta, infatti, proporzionalmente ai mesi dell'anno solare durante i quali si è protratta la titolarità dei diritti reali, conteggiando per intero il mese nel quale la titolarità si è protratta per almeno 15 giorni (mentre non si conteggia alcunché in capo al soggetto che ha posseduto la titolarità per meno di 15 giorni nel mese). La quantificazione dell'imposta in ragione di mesi va effettuata anche con riferimento alla situazione oggettiva dell'immobile. Conseguentemente, se le caratteristiche strutturali o d'uso cambiano nel corso del mese, bisogna considerare per l'intero mese quei caratteri distintivi che si sono prolungati per maggior tempo nel corso del mese stesso. In caso di contitolarità l’imposta annua deve essere frazionata sui contitolari (tenendo conto anche di eventuali particolarità soggettive); devono quindi essere effettuati tanti versamenti quanti sono i contitolari, ciascuno dei quali versa la propria quota. Per le parti comuni dell'edificio (ad esempio: alloggio del portiere) il versamento può essere effettuato dall'amministratore del condominio a nome del condominio stesso. Pagamento dell'ICI - due rate o un'unica soluzione In via di principio, fin dalla sua istituzione, l’ICI viene assolta in due rate, la prima delle quali da corrispondere entro il 30 giugno di ogni anno, la seconda dal 1° al 20 dicembre.. Ne consegue che: In via concreta, dunque, il contribuente deve calcolare quanto avrebbe pagato per l’intero anno precedente a quello di riferimento se, allora, si fosse trovato nella situazione in cui si trova attualmente, cioè nell’anno di riferimento dell’imposta. L’importo da versare in giugno come acconto è pari al 50% dell’imposta così conteggiata. Per i contribuenti per i quali la situazione non è mutata (né soggettivamente, né oggettivamente) nel passaggio da un anno all’altro, l’importo dell’acconto è, di fatto, la metà dell’imposta pagata nel corso dell’anno precedente. E’, peraltro, sempre riconosciuta al contribuente la facoltà di versare l'ICI dovuta per l’intero anno in un'unica soluzione; in questo caso, però, il versamento del 100% dell’ICI deve avvenire entro il 30 giugno e, di conseguenza, il contribuente dovrà effettuare subito il calcolo dell'imposta dovuta applicando l'aliquota e le detrazioni in vigore nell'anno in corso (quello cui si riferisce l’imposta) e non quelle dell'anno precedente. Le persone fisiche residenti all’estero hanno, però, la facoltà di versare il 100% dell’ICI entro il 20 di dicembre, con l’applicazione degli interessi del 3%. Il sistema di pagamento dell’acconto in vigore dallo scorso anno è stato giustificato con l’intenzione di facilitare il contribuente nel calcolo dell’acconto stesso, il cui versamento avviene in un periodo nel quale (si è detto) potrebbero non essere ancora conosciute l'aliquota e le detrazioni deliberate dal Comune per l'anno in corso. Alcuni esempi possono chiarire meglio. Una prima ipotesi si verifica qualora nell'anno in corso l'immobile venga destinato ad altro uso. Il contribuente dovrà dunque calcolare quale sarebbe stata l’ICI (teorica) da pagare nell’anno precedente, con aliquote e detrazioni allora in vigore, se l’immobile fosse già stato destinato all’uso cui è attualmente destinato. Su questa base (teorica) viene poi determinato l’acconto ICI. Ad esempio, al caso in cui il contribuente possieda un terreno agricolo che nel 2002 diventa edificabile (oppure nel caso in cui un contribuente, possessore da tempo di una unità abitativa, la destini nel 2002 ad abitazione principale), l'acconto ICI dovrà essere determinato partendo dall’ICI calcolata per l’intero anno 2001 sulla base del valore venale e delle aliquote in vigore nel 2001 per i terreni edificabili (ovvero delle aliquote e delle detrazioni vigenti per le abitazioni principali nello stesso anno 2001). Un’altra ipotesi si realizza quando il contribuente abbia acquistato l'immobile nel corso dell'anno precedente e quindi, in questo stesso anno (il precedente), non ne abbia avuto il possesso per tutti e dodici i mesi. In tal caso il contribuente (che ha acquistato l’immobile, ad esempio, il 1° ottobre 2001) dovrà innanzi tutto calcolare l'ICI che sarebbe stata dovuta per l’intero anno 2001, sulla base dell'aliquota e delle detrazioni in vigore sempre per l’anno 2001, indipendentemente dalla circostanza che abbia avuto il possesso dell'immobile per una sola parte dell’anno stesso (nell’esempio tre mesi) e quindi abbia pagato una ICI parziale (riferita a quei soli tre mesi). Una volta determinata l’ICI teorica per l’intero anno 2001, l’acconto per il 2002, da versare entro giugno, sarà pari al 50% di questa stessa ICI teorica. Vi possono inoltre essere casi in cui il contribuente, al momento del pagamento della prima rata, cioè al 30 giugno, non ha avuto il possesso dell'immobile per sei mensilità. Ad esempio, per un contribuente che abbia venduto l’immobile il 28 febbraio 2002 e che quindi debba assolvere l’ICI 2002 per i soli due mesi di possesso, si può ammettere che, entro il mese di giugno, possa essere versato l’acconto dell'ICI dovuta per l'anno 2002 commisurandola ai due dodicesimi dell'importo calcolato sulla base dell'aliquota e delle detrazioni vigenti nel 2001, fermo restando che entro il 20 dicembre dovrà essere versato l'eventuale conguaglio che risulti dalle variazioni deliberate dal Comune per l'anno 2002. Ovviamente il contribuente avvalendosi della facoltà a lui riconosciuta, potrebbe anche, entro il 30 giugno, versare l'ICI dovuta per il 2002 in unica soluzione, quantificando i due dodicesimi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni deliberate per lo stesso anno 2002. La stessa modalità di calcolo deve essere adottata nel caso in cui il contribuente abbia acquistato un immobile, ad esempio, il 1° aprile 2002. Anche in questa ipotesi, infatti, al 30 giugno (scadenza della prima rata) il presupposto impositivo, cioè il possesso dell'immobile, sussiste per soli tre mesi, con la conseguenza che, come nel caso precedente, il contribuente potrà versare l’acconto dell’ICI dovuta per il 2002 commisurandola ai tre dodicesimi dell'importo calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti per il 2001. In via generale, le modalità di calcolo dell'importo da versare come acconto, illustrate negli ultimi due esempi si rendono applicabili in tutte le ipotesi in cui il soggetto passivo non abbia avuto il possesso dell'immobile per tutti i primi sei mesi dell'anno. Versamento L'ICI deve essere versata (con modelli approvati con decreto ministeriale) o direttamente al concessionario della riscossione (nella cui circoscrizione è compreso il Comune destinatario) o tramite apposito conto corrente postale intestato al concessionario stesso. E’ anche previsto per legge che, al fine di agevolare il pagamento, il concessionario invii ai contribuenti moduli prestampati per il versamento, fermo restando che il mancato invio non esonera il contribuente dal provvedere al versamento in termini. I Comuni possono, però, stabilire, con proprio regolamento, che l'ICI sia versata dai contribuenti esclusivamente sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune, presso gli sportelli della Tesoreria comunale o tramite il sistema bancario. Il Comune può anche stabilire che questi canali di pagamento si aggiungano (e non sostituiscano) al normale metodo di pagamento tramite il concessionario della riscossione e, in tal caso, il contribuente può optare per l'una o l'altra modalità di pagamento. Ancora una volta é quindi necessario che il contribuente si faccia parte diligente per acquisire notizie in merito alle forme di pagamento adottate dal Comune. Il Ministero delle Finanze ha opportunamente precisato che i versamenti effettuati dai contribuenti sul conto corrente postale del concessionario della riscossione o presso i suoi sportelli, anziché direttamente al Comune, devono essere considerati come validamente eseguiti. A tal fine si deve prendere come riferimento la data apposta sul bollettino dall'ufficio postale ovvero dall'ufficio del concessionario. L’importo da versare deve essere arrotondato al centesimo più vicino (per difetto se la frazione non supera 4 millesimi di euro, per eccesso in caso contrario). Nel modulo di versamento, gli importi da indicare relativamente alle singole voci (terreni agricoli, aree fabbricabili, abitazione principale, altri fabbricati) sono senza arrotondamenti mentre l'importo complessivo da versare è arrotondato come sopra detto (per difetto o per eccesso). Pertanto è possibile un piccolo scostamento tra la somma ed i singoli addendi, dovuto all’arrotondamento. Sempre nel modulo di versamento, l'importo riferito all'abitazione principale è quello effettivamente versato per essa e, quindi, al netto della (eventuale) detrazione. La detrazione non va indicata se non è versato alcun importo per l'abitazione principale (ad esempio nel caso in cui l'ammontare della detrazione è uguale od eccede l'imposta lorda gravante sull'abitazione medesima). Inoltre: Nel caso in cui l'imposta risulti dovuta per più immobili ubicati nello stesso Comune il contribuente è tenuto ad effettuare un unico versamento; e quindi ad utilizzare un solo modulo, per l'imposta complessivamente dovuta. Nel caso, invece, in cui gli immobili siano ubicati in Comuni diversi, il contribuente dovrà fare separati versamenti per ogni Comune. Non si effettua alcun versamento se l'imposta da versare è uguale od inferiore a euro 2,066. Se l'importo da versare supera i 2,066 euro, il versamento deve essere fatto per l'intero ammontare dovuto. Pertanto, se l’acconto da versare risultasse pari a euro 2,066, il versamento non dovrà essere effettuato, ma, al momento del saldo bisognerà versare l’importo complessivamente dovuto per l’intero anno (comprensivo dei primi 2,066 euro), in quanto l’importo del saldo risulta dalla imposta dovuta per l'intero anno meno l'acconto, che nel caso è pari a zero. Occorre comunque porre attenzione al fatto che il Comune potrebbe aver deliberato un importo maggiore (rispetto a 2,066 euro), non superando il quale non si esegue il versamento. Va tenuto presente, ad ogni buon conto, che in caso di versamenti (per l’intero anno) effettuati in misura superiore al dovuto non è consentito procedere alla compensazione con le somme da versare negli anni successivi; l'ICI o la maggiore ICI indebitamente versata potrà essere recuperata mediante apposita domanda di rimborso. Dichiarazione Nel sistema dell’ICI, come già si è avuto occasione di osservare, la dichiarazione segue il pagamento. In sostanza, quando nasce un presupposto impositivo in un dato anno, il contribuente interessato deve incominciare ad effettuare il versamento dell’imposta, secondo le metodologie prima viste. Una volta eseguiti i versamenti, nel corso dell’anno successivo, il contribuente stesso è tenuto a presentare al Comune la dichiarazione per l’ICI. E’ infatti previsto che i contribuenti interessati debbano dichiarare gli immobili posseduti, con esclusione di quelli esenti dall'imposta, su apposito modulo (approvato con decreto ministeriale), entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. Per gli enti con periodo di imposta a cavallo dell’anno solare (ad esempio, le società con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare) il termine per la presentazione della dichiarazione ICI coincide con il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (mod. UNICO) dell’esercizio che comprende il 31 dicembre dell’anno solare nel quale si è verificato l’evento da dichiarare ai fini ICI. La dichiarazione ICI ha effetto anche per gli anni successivi. Se però si verificano modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta, l’interessato è tenuto a dichiarare le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sullo stesso immobile può essere presentata dichiarazione congiunta. Per gli immobili del condominio, di proprietà comune (portineria, alloggio del portiere, locali per servizi comuni e simili), cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomìni. Immobili oggetto della dichiarazione Fatte queste premesse, la dichiarazione ICI deve essere presentata, limitatamente agli immobili siti nel territorio dello Stato per i quali, nel corso dell'anno di riferimento, si siano verificate modificazioni, nella soggettività passiva oppure nella struttura o destinazione dell'immobile, che hanno determinato un diverso debito di imposta. La dichiarazione deve essere presentata anche se le variazioni sono avvenute verso la fine dell’anno di riferimento e non si riflettono quindi sull'ammontare dell'ICI dovuta per tale anno, ma solo su quella da corrispondere per quello successivo. A titolo esemplificativo, vi è l'obbligo di presentare la dichiarazione se si è verificata una delle seguenti circostanze: Non vanno invece dichiarati: Inoltre non costituiscono causa di variazione e quindi non comportano, di per sé, l'obbligo di presentare la dichiarazione: Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione Le modificazioni della soggettività passiva, qualunque ne sia la causa (esempi: vendita, locazione finanziaria, donazione, successione ereditaria, costituzione od estinzione di diritti reali di godimento) devono essere dichiarati, separatamente, sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo e sia da chi ha iniziato ad esserlo. Le modificazioni che determinano un diverso debito di imposta devono essere dichiarate dal titolare del diritto di proprietà oppure, qualora l'immobile sia gravato da diritto reale di godimento o sia oggetto di locazione finanziaria, dall’usufruttuario, dall’enfiteuta, dal superficiario, dal locatario finanziario. Analoga incombenza spetta al titolare del diritto di abitazione. Nel caso in cui più persone siano titolari di diritti reali sull'immobile (esempi.: più proprietari; proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare è tenuto a dichiarare quanto relativo alla quota di sua spettanza. Peraltro, come già visto, è anche consentito ad uno qualsiasi dei titolari di presentare dichiarazione congiunta, purché comprensiva di tutti i contitolari. La dichiarazione deve essere presentata anche dai residenti all'estero che possiedono immobili in Italia. Per le parti comuni dell'edificio in condominio, accatastate in via autonoma o di cui è stato chiesto l'accatastamento in via autonoma, la dichiarazione, come sopra osservato, deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Qualora l'amministrazione riguardi più condomìni, per ciascuno di essi va presentata una distinta dichiarazione. In caso di fusione societaria, la società incorporante (o risultante dalla fusione) dovrà provvedere a presentare la propria dichiarazione per denunciare l'inizio del possesso degli immobili ricevuti, a far data dal momento di decorrenza degli effetti dell'atto di fusione, e dovrà inoltre provvedere a presentare la dichiarazione per conto delle società incorporate (o fuse) per denunciare la cessazione del loro possesso. Nel caso di scissione totale, ciascuna delle società beneficiarie procederà alla presentazione della propria dichiarazione per gli immobili ricevuti a far data dal momento di decorrenza degli effetti dell'atto di scissione. Una delle società beneficiarie dovrà provvedere a presentare la dichiarazione per conto della società scissa con le stesse regole sopra indicate per il caso di dichiarazione da parte della società incorporante (o risultante) per conto della società incorporata (o fusa). Comune destinatario della dichiarazione La dichiarazione ICI deve essere presentata al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili da dichiarare. Se gli immobili sono ubicati in più Comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i Comuni, indicando in ciascuna di esse, naturalmente, i soli immobili situati nel territorio del Comune al quale la dichiarazione viene inviata. Se l'immobile è situato nel territorio di più Comuni, lo si considera interamente situato nel Comune nel quale si trova la maggior parte della sua superficie. La dichiarazione, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere consegnata direttamente al Comune, il quale, deve rilasciare ricevuta. La dichiarazione può anche essere spedita in busta chiusa, a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all'Ufficio Tributi del Comune, riportando sulla busta la dicitura "Dichiarazione ICI"; in tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale. La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, tramite lettera raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. |




























