Aperto il quinto bando per la presentazione delle domande di agevolazione ai sensi della L. 215/92 (Sostegno imprenditoria femminile) che chiuderà il 13 marzo 2003.
Sulla G.U. n. 291 (Supplemento Ordinario n. 228) del 12 dicembre 2002 è stata infatti pubblicata la Circolare esplicativa MAP/Ministero delle attività produttive del 22 novembre 2002, n. 1151489, pubblicazione questa che - secondo quanto stabilito dal DM del medesimo Ministero, di pari data (cfr. G.U. del 2.12.2002) - fa scattare l'attivazione e la chiusura di detto bando.
Per la presentazione delle domande sono disponibili 90 giorni; è comunque utile ricordare che la graduatoria delle istanze non tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo delle stesse, ma è basata esclusivamente sui criteri prioritari fissati dal Ministero delle attività produttive e dalle otto Regioni che vi hanno provveduto, che determinano i punteggi da assegnare alle domande stesse. Al fine di evitare che, come per il IV° bando (n. domande 27 mila), vengano proposte istanze che non potranno raggiungere punteggi importanti e, quindi, fuori graduatoria utile, sarebbe opportuno che le imprese (o potenziali tali) valutino correttamente il piano progettuale, l'importo dell'investimento, l'occupazione da creare (meglio se con prevalenza di donne), l'eventuale introduzione di sistemi di qualità/certificazioni ambientale, ecc.
Si fa infine presente che la legge 215/92 si caratterizzata, così come altri strumenti d'incentivazione, per la concessione dell'agevolazione sotto forma di "contributi nella spesa (c/capitale)". Questa tipologia d'intervento è suscettibile però di essere modificata, in relazione a quanto disposto dall'art. 52 ("Fondi rotativi per le imprese") del d.d.l. Finanziaria 2003, attualmente all'esame, in seconda lettura, del Senato, dopo l'avvenuta approvazione della Camera. Tale articolo, se non verrà modificato nel seguito dell'iter parlamentare, dispone la trasformazione di metà dell'importo dei contributi in prestito agevolato.
Il bando in questione dispone di una dotazione complessiva pari a 154.560.864,76 di Euro, di cui :
134.150.000,00 Euro come stanziamento nazionale
20.410.864,76 Euro come cofinanziamento regionale
Aspetto innovativo, di particolare significato, è l'avvenuta decisione di quasi tutte le Regioni (salvo l'Emilia-Romagna e la Provincia autonoma di Bolzano) di partecipare con fondi propri - e con importi anche molto superiori a quanto previsto nel Regolamento - al cofinanziamento dell'intervento statale.
Le Regioni/Province autonome cofinanziatrici, pertanto, sono delegate a ricevere, gestire ed istruire le istanze in modo autonomo, oppure attraverso gestori (banche/società finanziarie) da loro stesse prescelti sul territorio regionale.
Passando alla illustrazione dei provvedimenti attuativi:
Circolare n. 1151489 del 22 novembre 2002
Il provvedimento è stato elaborato sotto forma di testo unificato, comprendente sia i testi delle precedenti Circolari del 2.2.2001 e del 4.6.2001, sia ulteriori disposizioni di chiarimenti e precisazioni, rese necessarie sulla base dell'esperienza dei precedenti bandi. Sulla Circolare è stato acquisito anche il parere delle Regioni, che hanno fornito al MAP specifiche osservazioni e contributi.
Il provvedimento aggiorna, tra l'altro, le disposizioni sulle limitazioni settoriali, conformandosi in ciò ai nuovi orientamenti relativi ai settori siderurgico, automobilistico e delle fibre sintetiche emanati dalla Commissione europea con Comunicazione n. C(2002)315 (GUCE C 70 del 19-3-2002). Per questi settori, le specificità delle esclusioni e limitazioni sono contenute nei file sotto linkati
Fra le novità introdotte dalla nuova Circolare, si segnalano in particolare:
- investimenti ammissibili (attività settoriali prevalenti) - punto 2.3: i programmi d'investimento relativi ad attività appartenenti a settori diversi, vengono - come già disposto in precedenza - inseriti nella graduatoria del "macrosettore" in cui rientra l'attività prevalente; attività, questa, che deve essere mantenuta nella effettiva realizzazione del programma. La disposizione prevede ora che, nel caso in cui, nel corso della realizzazione del programma, si determinino variazioni tali da cambiare l'attività prevalente, le variazioni saranno oggetto di opportuni approfondimenti volti a verificare che il programma realizzato non si sia discostato da quello approvato inizialmente e, soprattutto, che le variazioni non comportino l'inquadramento dell'attività in una diversa classificazione ISTAT. In questo caso tali variazioni non saranno ammesse e saranno oggetto di revoca totale dell'agevolazione (v. appresso problema revoche)
- subentro - punto 10.7: è prevista la possibilità di subentrare nella titolarità della domanda di agevolazione nel caso in cui - successivamente alla presentazione della domanda stessa - intervengano operazioni di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda. Il subentrante, che deve comunque possedere i requisiti previsti dalla normativa, dovrà aggiornare i dati del modulo di domanda relativi al soggetto richiedente nonchè i punti D6 (stato patrimoniale), D7 (conto economico) e D8 (piano finanziario di copertura degli investimenti) della scheda tecnica, variati in seguito al subentro. Il soggetto subentrante dovrà inoltre sottoscrivere - anche nel caso in cui sia avvenuta già la concessione dei benefici - le dichiarazioni, gli impegni e gli obblighi a suo tempo sottoscritti dal soggetto originario richiedente le agevolazioni
- riconferma domande - punto 12.1: per le domande che nel precedente bando (il IV) sono state ritenute idonee (cioè ammissibili), ma non agevolabili per insufficienza di risorse, è possibile il loro reinserimento - per una sola volta - nel bando immediatamente successivo (in questo caso, il V bando), al fine di mantenere invariata la data di decorrenza delle spese del programma originario. Ciò, purchè non vengano modificati sia i dati tecnici ed economico-finanziari, sia gli elementi che avevano determinato il valore degli indicatori di cui ai punti 11 e seguenti. L'impresa rientrante in questa fattispecie dovrà inviare all'Amministrazione competente (Regione o MAP), nei medesimi termini temporali previsti dal nuovo bando, espressa richiesta di inserimento, redatta sulla base del modello di cui all'Allegato n. 7, dichiarando di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal DPR 314/2000
- richiesta erogazione prima quota di agevolazione (30% agevolazione concessa) - punto 13.2: è prevista, come noto, l'erogazione della prima quota di agevolazione, anche a titolo di anticipazione (non avendo, cioè, ancora parzialmente realizzato l'investimento), allegando all'istanza apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato n. 9: in questo caso, la novità introdotta riguarda sia il citato schema, che deve essere sottoscritto con firma autenticata e completa di attestazione dei poteri di firma dei contraenti, sia i soggetti abilitati a prestare tali garanzie, che sono le banche e le assicurazioni autorizzate, rispettivamente, ai sensi del D.lgs 385/93 e del D.lgs 175/95, nonchè gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di Bankitalia ai sensi dell'art. 107 del medesimo D.lgs 385/93
- richiesta erogazione seconda quota di agevolazione (70% agevolazione concessa) - punto 13.4: l'innovazione introdotta riguarda la tempistica di presentazione della domanda che, per la richiesta di erogazione della seconda quota, va presentata all'Amministrazione entro quattro mesi dalla data di ultimazione dell'investimento (ultimo titolo di spesa); nel caso in cui l'investimento sia stato già ultimato alla data di ricevimento del "decreto di concessione" (primo provvedimento, dopo la graduatoria delle istanze, di ammissibilità all'intervento agevolativo), la domanda di erogazione va fatta entro quattro mesi dalla data di ricevimento del citato decreto di concessione. In caso di inadempienza, l'Amministrazione assegnerà un ulteriore termine, decorso il quale l'agevolazione verrà revocata
- revoche delle agevolazioni - punto 14: il problema delle revoche è disciplinato dal Regolamento ex DPR 314/2000 e le fattispecie dettagliate sono contenute nel punto in esame della Circolare. La novità introdotta in questo paragrafo riguarda, come già accennato al punto 2.3, la revoca totale delle agevolazioni allorchè le variazioni apportate al programma comportino o l'assegnazione dello stesso ad un altro macrosettore di attività o ad un'altra divisione della classificazione ISTAT, o una modifica sostanziale della natura e degli obiettivi del programma originario. La revoca totale viene altresì disposta quando l'investimento viene realizzato in una unità locale diversa da quella indicata in domanda
- servizi reali (documentazione tecnica) - Allegato n 6 della Circolare: nel caso di iniziative d'investimento connesse esclusivamente all'acquisizione di " servizi reali ", non devono essere compilati i prospetti D6 (stato patrimoniale) e D7 (conto economico).
Ulteriori vantaggi a sostegno degli investimenti proposti ai sensi della L. 215/92, discendono dalla recente modifica del Fondo di Garanzia per le p.m.i., introdotta con il D.M. 24.7.2002, n. 226 (G.U. 16 ottobre 2002), che ha previsto la concessione della garanzia gratutita e fino all'80% dell'importo dei finanziamenti per le imprese femminili su tutto il territorio nazionale. Tale modifica si applica sia con riferimento alla garanzia diretta che il Fondo presta alle banche ed agli intermediari finanziari, che per la controgaranzia che viene prestata a favore dei confidi: in quest'ultimo caso, il Fondo garantirà - come in passato - il 90% dell'importo garantito dai confidi che potranno garantire le operazioni di finanziamento di imprese femminili del Centro-Nord fino all'80% invece che fino al 60%. Pertanto, le imprese a prevalente partecipazione femminile potranno fruire di assistenza tecnica finalizzata alla concessione di un finanziamento garantito dal Fondo a fronte di un programma di investimenti per il quale è stato richiesto il contributo della legge 215. In questo caso, le imprese interessate ad accendere mutui presso le banche per finanziare il loro programma d'investimento e, di conseguenza, intendessero chiedere la garanzia del Fondo, sono tenute ad esprimere tale loro volontà, con apposita dichiarazione, da formulare direttamente nel modulo di domanda di richiesta del contributo in conto capitale ex lege 215/92, trasmettendo copia del medesimo modulo di domanda e dei soli prospetti D6 e D7 (contenuti nella scheda tecnica della Circolare del MAP in esame) al MCC SpA (già Mediocredito Centrale), soggetto gestore del Fondo. Quest'ultimo provvederà alla relativa prenotazione delle risorse finanziarie ed all'attivazione delle previste procedure della normativa sulla garanzia, contattando direttamente la banca mutuante.
D.M. 22 novembre 2002, con il quale vengono stabiliti:
- il termine iniziale di presentazione delle istanze (giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U. della Circolare MAP n. 1151489 del 22.11.2002, sopra illustrata ), nonchè il termine finale (fissato al 90° giorno successivo al termine iniziale sopra indicato)
- le risorse totali disponibili per ciascuna Regione, distinte sia come finanziamento statale che come cofinanziamento regionale
- La Calabria ha proceduto all'individuazione, oltre ai già previsti criteri fissati dal MAP, dei "criteri prioritari regionali" da applicare a livello locale (cfr. allegato 1 al DM), ai fini dei punteggi in graduatoria
- gli indirizzi cui inviare le domande a livello regionale, indicati negli allegati 1, 2 e 3 del DM (sportelli bancari operanti su tutto il territorio), con esclusione delle istanze di imprese la cui unità locale ricade sia nella Regione Emilia-Romagna, sia nella Provincia autonoma di Bolzano che vanno trasmesse esclusivamente ai soggetti convenzionati con il Ministero delle Attività Produttive (v. allegato n. 3 al DM); copia di queste ultime domande va inoltrata, per conoscenza, alla Regione Emilia-Romagna o alla Provincia autonoma di Bolzano a seconda di dove è ubicata l'impresa istante.
Testo del Decreto
Circolare esplicativa
Fondo garanzia
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