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Incentivi per l'incremento dell'occupazione - ripristino del credito d'imposta Stampa E-mail
Con l'art. 2 del D.L. 209 del 24 settembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 255 del 25 settembre 2002 ed in vigore dalla stessa data, vengono impartite disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni previste dall'art. 7 della legge 388/2000.
PREMESSA

L’art. 7 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 (Finanziaria per il 2001) attribuisce il diritto di usufruire di un credito d’imposta, nella misura di euro 413,17 (lire 800.000) per ogni mese e per ogni nuovo assunto, a tutti i datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003, incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato aventi determinate caratteristiche).
Successivamente, l’art. 5 del DL 8 luglio 2002 n. 138 (convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 2002 n. 178), ha introdotto una specifica disposizione volta a monitorare i vari crediti d’imposta disciplinati dalle vigenti disposizioni di legge.

Con riferimento all’agevolazione di cui al citato art. 7, le novità recate dal DL 138/2002 si sono tradotte, sulla base dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, nel “blocco” del credito di imposta maturato per i mesi successivi a quello di giugno 2002, a prescindere dal fatto che le assunzioni agevolabili fossero state effettuate dai datori di lavoro prima o dopo l’8 luglio 2002 (data di entrata in vigore del DL 138/2002) (L’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate è stata oggetto di forti critiche che si sono tradotte dapprima in una proroga al 16 dicembre 2002 del termine entro cui deve essere restituito dai contribuenti senza applicazione di interessi e sanzioni il credito di imposta calcolato per il mese di luglio 2002 ed utilizzato in agosto in occasione dei versamenti unificati di imposte e ritenute e successivamente in un intervento del Governo che, con l’art. 2 del decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 20 settembre 2002, ha ripristinato il diritto alla maturazione anche per i mesi del secondo semestre 2002 del credito di imposta relativo all’incremento della base occupazionale verificatosi entro il 7 luglio 2002.

OBBLIGO DI RESTITUZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA MATURATO A LUGLIO

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 2 settembre 2002 n. 73/E, ha fornito i primi chiarimenti precisando, tra l’altro, che l’incentivo in esame compete sino al 30 giugno 2002; successivamente con il comunicato stampa del 4 settembre 2002, ha reso noto che il termine per la restituzione del credito indebitamente utilizzato, senza sanzioni e interessi, è prorogato dal 5 settembre 2002 (trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del DL 1 agosto 2002) al 16 settembre 2002.

PRIMI CHIARIMENTI
In estrema sintesi la circolare n. 73 ha chiarito che:
  • i contribuenti possono usufruire soltanto del credito d’imposta maturato fino al 30 giugno 2002, dato che l'incremento occupazionale deve essere verificato alla fine di ogni mese e l'ultimo mese utile per effettuare tale verifica è stato giugno 2002; peraltro, l’utilizzo in compensazione di detto credito rimane sempre possibile;
  • a decorrere dal mese di luglio 2002, il credito d’imposta non compete più, indipendentemente dal fatto che le assunzioni siano avvenute fino al o dopo l'8 luglio 2002: infatti, come ricordato dall'Agenzia delle Entrate, il presupposto per la fruizione del bonus “non è la semplice assunzione, bensì l'incremento di unità occupazionali verificato alla fine di ciascun mese, tenendo conto anche di eventi che possono verificarsi al termine dello stesso (es. licenziamenti, dimissioni, ecc.)”;

Il credito che, secondo l’Agenzia delle Entrate, deve essere restituito è quello maturato a decorrere dal mese di luglio 2002 ed eventualmente già utilizzato in compensazione.
Per la restituzione del credito, bisogna avvalersi del modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:
  • “6732” per il credito “ordinario” (art. 7 co. 1-8 della L. 388/2000);
  • “6733” per l’ulteriore credito concesso nelle c.d. aree svantaggiate (art. 7 co. 10 della L. 388/2000).

L’ammontare da restituire va indicato nella colonna degli importi a debito.
Con il comunicato stampa del 4 settembre 2002, l’Agenzia delle Entrate aveva prorogato l’originario termine del 5 settembre 2002 al 16 settembre 2002, per la restituzione senza interessi e sanzioni del credito indebitamente utilizzato, in considerazione del fatto che la circolare esplicativa era stata emanata soltanto il 2 settembre 2002.
Sull’onda delle polemiche e delle critiche mosse da più parti, compresa Confindustria, all’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate, il Governo è intervenuto con il DM 12 settembre 2002 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre 2002 e “preannunciato” dal comunicato stampa del Ministero dell’Economia n. 254 del 13 settembre 2002), disponendo un ulteriore proroga del termine previsto per la restituzione del credito di imposta indebitamente utilizzato.

Per effetto del citato provvedimento il termine per la restituzione senza applicazione di interessi e sanzioni è stato differito dal 16 settembre 2002 al 16 dicembre 2002.
Dopo tale data, eventuali utilizzi del credito d’imposta in misura superiore a quella spettante possono comunque essere sanati, attraverso l'istituto del ravvedimento operoso, ovvero:
  • tramite il modello F24, indicando l’importo da restituire nella colonna degli importi a debito, maggiorato degli interessi maturati al tasso legale annuo del 3%;
  • utilizzando il codice tributo “8911” per l’applicazione delle sanzioni ridotte.

RIPRISTINO DEL CREDITO D'IMPOSTA
L’art. 2 del decreto legge pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 settembre scorso introduce una disposizione volta a risolvere la complessa situazione che si era venuta a creare con riferimento al credito di imposta per le nuove assunzioni, di cui all’art. 7 della L. 388/2000, dopo l’entrata in vigore del DL 138/2002 e la comunicazione dell’esaurimento delle risorse disponibili per il 2002 (Decreto Interdirigenziale del 6 agosto 2002), ma soprattutto dopo l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate con la C.M. 2 settembre 2002 n. 73/E, con la quale il “blocco” del bonus assunzioni era stato esteso anche alle assunzioni agevolabili effettuate prima dell’8 luglio 2002 (data di entrata in vigore del DL 138/2002).

Ai sensi dell’art. 2 del decreto, i datori di lavoro devono rilevare alla data del 7 luglio 2002 l’incremento della base occupazionale.
Tale dato costituisce la misura massima di incremento occupazionale entro cui può maturare mensilmente il credito di imposta per i mesi da luglio 2002 a dicembre 2002.

Le nuove assunzioni effettuate a decorrere dall’8 luglio 2002 possono dare diritto a fruire del credito di imposta, ma non possono determinare ulteriori incrementi della base occupazionale (in altre parole possono rilevare solo in “sostituzione” di assunzioni agevolabili ante 7 luglio 2002, ad esempio nel caso in cui un lavoratore abbia lasciato l’azienda).

Pur continuando a maturare anche per i mesi da luglio 2002 a dicembre 2002, il credito di imposta maturato nelle predette mensilità può essere utilizzato in compensazione solo a decorrere dall’1 gennaio 2003 e in quote costanti non superiori a un terzo del totale (ossia in almeno tre distinte compensazioni).

QUADRO ATTUALMENTE VIGENTE
Il credito di imposta maturato fino al mese di giugno 2002:
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del DLgs 9 luglio 97, n. 241;
  • l’operatività del credito di imposta è automatica;
  • il credito di imposta può essere utilizzato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del mese in cui è maturato;
  • può essere utilizzato in diminuzione dei versamenti da effettuarsi nei periodi di imposta successivi, senza limitazioni di tempo (tuttavia, qualora alla chiusura dell’attività vi fosse un residuo di credito di imposta non utilizzato, tale residuo non potrà essere richiesto a rimborso).


I codici tributo da indicare sul modello F24 per fruire in compensazione del bonus assunzioni maturato fino al mese di giugno 2002 non sono più il “6732” per il credito di imposta base e il “6733” per l’ulteriore credito di imposta, bensì quelli “nuovi”, appositamente istituiti con la R.M. 13 settembre 2002 n. 303/E:
  • “6744” per il credito di imposta base;
  • “6745” per l’ulteriore credito d’imposta previsto per le aree svantaggiate.

Per il calcolo del credito di imposta spettante per i mesi che vanno da luglio a dicembre del 2002 bisogna determinare l’incremento della base occupazionale alla data del 7 luglio 2002, in quanto tale dato costituisce il valore massimo su cui matura il credito di imposta nelle predette mensilità.

Le assunzioni agevolabili effettuate tra l’8 luglio 2002 e il 31 dicembre 2002 possono rilevare, ma in ogni caso non possono determinare l’applicazione del credito di imposta su di un valore superiore all’incremento della base occupazionale rilevato al 7 luglio 2002.
Il credito di imposta maturato da luglio a dicembre 2002:
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del DLgs 9 luglio 97, n. 241;
  • l’operatività del credito di imposta è automatica;
  • il credito di imposta può essere utilizzato solo a decorrere dall’1 gennaio 2003 in quote costanti non superiori ad un terzo del totale;
  • dovrebbe poter essere utilizzato in diminuzione dei versamenti da effettuarsi nei periodi di imposta successivi, senza limitazioni di tempo (tuttavia, qualora alla chiusura dell’attività vi fosse un residuo di credito di imposta non utilizzato, tale residuo non potrà essere richiesto a rimborso).

In attesa di chiarimenti ufficiali, è presumibile che i codici tributo da utilizzare per fruire in compensazione sul modello F24 del credito di imposta maturato per i mesi luglio-dicembre 2002 siano i medesimi visti al punto precedente (codici tributo “6744” e “6745”).
Si ricorda che, per evitare l’applicazione di interessi e sanzioni, il credito di imposta maturato per il mese di luglio 2002 deve essere restituito entro il 16 dicembre 2002 (termine prorogato da ultimo dal DM 12 settembre 2002).

Allo stato attuale, tale obbligo di restituzione permane, posto che l’art. 2 del decreto consente l’utilizzo del credito maturato per i mesi del secondo semestre 2002 solo a decorrere dall’1 gennaio 2003.
In un emendamento, presentato ieri, al disegno di legge di conversione del decreto fiscale viene tuttavia stabilito che gli imprenditori, che hanno beneficiato del bonus assunzioni fino al 7 luglio 2002, non dovranno restituire nulla.
ASPETTI DUBBI
Se l’art. 2 del decreto legge risolve per il periodo luglio-dicembre 2002 il problema che si era venuto a creare con riferimento alle assunzioni agevolabili effettuate prima dell’8 luglio 2002, resta tuttavia da chiarire quale rilevanza ai fini della maturazione del credito di imposta sarà attribuita alle predette assunzioni, nonché a quelle effettuate tra l’8 luglio 2002 e il 31 dicembre 2002, con riferimento al diritto al credito di imposta per i mesi del 2003.

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