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Lavoratori extracomunitari e lavoro stagionale Stampa E-mail
Sono circa 250 i lavoratori disponibili a svolgere lavori di tipo stagionale.
In attesa della definitiva approvazione della legge di riforma della disciplina dell’immigrazione, le modalità di assunzione dei lavoratori extracomunitari sono disciplinate dal Decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, che, tra il resto, prevede norme specifiche in caso di attività stagionali.

I datori di lavoro, singolarmente o tramite le rispettive Associazioni, possono presentare le richieste di autorizzazione al lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio, allegando, in duplice copia e su supporto informatico, l’elenco dei nominativi, suddivisi per nazionalità, e le autocertificazioni della documentazione richiesta.

A tale riguardo Vi informiamo che, in base a quanto comunicatoci dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Vibo Valentia, circa 250 lavoratori extracomunitari sono disponibili a svolgere lavori di tipo stagionale.

Vi ricordiamo, inoltre, che con il comma 3 e successivi dell’art. 3 del decreto legge n.12, inserito nella legge n. 73 del 2002, viene integrato, in via generale, inasprendolo, l’attuale sistema delle sanzioni applicabili nei confronti dei soggetti che impiegano lavoro dipendente irregolare.

In particolare viene previsto che, ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste, l’impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatoria è punito con la sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell’importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione.

L’introduzione della norma è giustificata dalla gravità sociale del fenomeno da sanzionare, in relazione sia alla violazione dei diritti dei lavoratori coinvolti sia agli effetti turbativi delle regole di libera concorrenza tra le imprese.

Alla constatazione della violazione procedono, anche singolarmente, gli organi preposti ai controlli in materia fiscale, contributiva e del lavoro.
La competenza all’irrogazione della sanzione è riservata agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, ai quali devono essere direttamente trasmessi i processi verbali di constatazione della violazione.

Per avere un quadro completo circa le procedure di emersione Vi invitiamo a consultare il dossier relativo al sommerso