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Provvedimento d’urgenza dell’Azienda Calabria Lavoro relativo ai PIP 2001. Stampa E-mail
Piani di Inserimento Professionale – art. 15 Legge 451/94 e successive modificazioni ed integrazioni: disposizioni sulla prosecuzione delle attività. Stante la scadenza della quasi totalità dei Piani di Inserimento Professionale relativi all’annualità 2001;
Considerato che, come risulta dalle Delibere CRT n. 22 del 29/03/2002 e n. 30 del 3/07/2002, sul piano indicativo le risorse finanziarie per la proroga degli stessi fino alla concorrenza delle 960 ore sono già state individuate, anche se non ancora accertate mediante l’elaborazione dei dati;
In accoglimento delle numerose istanze pervenute dai soggetti proponenti, ed in considerazione del fatto che la CRT convocata per il 2 agosto 2002 non si è potuta esprimere sui provvedimenti da adottare a causa del mancato raggiungimento del numero legale;

Nelle more dell’accertamento delle risorse residue, come provvedimento d’urgenza, l’Azienda Calabria Lavoro dispone quanto segue:

  • I Piani autorizzati in prima istanza, soggetti all’utilizzo dei giovani fino alla concorrenza di 780 ore, ripartite su 585 ore di esperienza lavorativa e 195 di attività formativa, nonché quelli autorizzati in seconda istanza, soggetti all’utilizzo dei giovani fino alla concorrenza delle 240 ore, ripartite su 180 ore di esperienza lavorativa e 60 di attività formativa, sono autorizzati alla loro prosecuzione, previa disponibilità da parte del soggetto utilizzatore ad assumersi l’onere derivante dalla prosecuzione del Piano;

  • I Piani di Inserimento Professionale di cui al punto precedente possono proseguire fino alla loro naturale conclusione (960 ore complessive delle quali 720 di esperienza lavorativa e 240 di attività formativa) ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2002;

  • I soggetti utilizzatori sottoscriveranno la dichiarazione di disponibilità alla prosecuzione del Piano impegnandosi a corrispondere l’intera indennità spettante al giovane, che potrà rimanere a proprio carico per un massimo di 80 ore mensili, cumulabili, ove richiesto e nel rispetto delle indicazioni convenzionali, con le ore di formazione aggiuntiva, il cui onere è anch’esso a totale carico degli stessi;

  • Le eventuali risorse residue che andranno ad individuarsi al termine delle operazioni di monitoraggio, saranno ripartite fino alla loro concorrenza a cura dell’Azienda Calabria Lavoro per garantire il recupero delle somme a valere sul fondo per l’occupazione anche per i soggetti utilizzatori che hanno continuato il Piano con le indennità a proprio carico;

  • In attuazione della presente disposizione, emanata come provvedimento d’urgenza, l’Azienda Calabria Lavoro determinerà le modalità da osservare per il rilascio delle eventuali autorizzazioni relative al recupero del credito.


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