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Sicurezza sul lavoro:possibile proroga per la valutazione dei rischi Stampa E-mail

Approvata in prima lettura al Senato la proposta di Conversione in legge del Decreto-Legge 3 giugno 2008, n.97, recante fra le altre disposizioni urgenti in materia di proroga di termini. Posposta al 1° gennaio 2009 la valutazione dei nuovi rischi con la conseguente elaborazione del DVR previsto dall'articolo 28.  

La proroga è contenuta nel disegno di legge di conversione del DL 3 giugno 2008, n. 97 “Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini” approvato dal Senato la scorsa settimana.

Il provvedimento modifica l’art. 306, comma 2, del Dlgs 81/2008 sostituendo alle parole: “decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale” le seguenti: “ a decorrere dal 1º gennaio 2009”.

Il termine riguarda l’entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28 del Dlgs 81/2008, e delle altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi, comprese le relative sanzioni. La valutazione dei rischi è la “valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”.

Il datore di lavoro è tenuto a valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli collegati allo stress da lavoro, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza e quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi .

Nella legge di conversione del DL 97/2008 confluiscono anche alcune misure contenute nel decreto legge 113 del 30 giugno 2008 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, in particolare l’articolo 4-bis, comma 10, prevede la proroga al 30 giugno 2009 del termine per completare l’adeguamento alla normativa di prevenzione dagli incendi da parte di strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto che abbiano già presentato entro il 30 giugno 2005 la richiesta di nulla osta ai Vigili del Fuoco.

L’articolo 4-bis, comma 12, invece, ripropone il rinvio del divieto per le pubbliche amministrazioni di ricorrere agli arbitrati.

Anche questa proroga era contenuta nel DL 113 del 30 giugno 2008 che però prevedeva il divieto “fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge di attuazione della devoluzione delle competenze ivi prevista”; ora la legge conversione del DL 97/2008 limita questo arco di tempo “non oltre il 31 dicembre 2008”. Il testo torna ora alla Camera per l’approvazione definitiva.