| Sommerso: le istruzioni per la regolarizzazione |
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Fornite dall'Inps, in una nota esaminata dall'Ance, le indicazioni per tutti i datori che scelgano di sanare posizioni lavorative irregolari tra 1° gennaio e 30 settembre 2007. Chiarite le procedure per il versamento di contributi e premi agli enti previdenziali e assistenziali.
La Legge Finanziaria 2007, art. 1, commi da 1192 a 1201, ha previsto per tutti i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze lavoratori non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, ossia completamente in nero, la possibilità di sanare le singole posizioni irregolari nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 30 settembre 2007.
Al riguardo l`Inps, con l`allegata circolare n. 116 del 7 settembre scorso, ha fornito le istruzioni operative per il versamento dei contributi e premi oggetto di regolarizzazione agli Enti previdenziali e assistenziali. La nota in esame ricorda che sono esclusi da tale ambito di emersione tutti quei rapporti di lavoro subordinati regolarmente costituiti in cui vi sia assenza parziale o totale del versamento contributivo obbligatorio, i rapporti di lavoro subordinati qualificati erroneamente come rapporti di lavoro autonomo, le prestazioni di lavoro offerte da lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno al momento della richiesta di regolarizzazione ed, infine, non rientrano in tale contesto le situazioni in cui, pur in presenza di omissioni totali o parziali dei versamenti contributivi obbligatori, siano stati effettuati alcuni adempimenti di carattere documentale come, per esempio, la comunicazione al centro per l`impiego o le denunce Dm 10, Emens, etc. I soggetti legittimati alla procedura di regolarizzazione sono, come gia` rilevato, tutti i datori di lavoro, compresi quelli non sottoposti a provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi per il mancato pagamento delle prestazioni contributive e assicurative e delle relative sanzioni amministrative. La domanda di regolarizzazione, che si allega per conoscenza, e` subordinata alla stipula di un accordo, a livello aziendale o territoriale, con le associazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente piu` rappresentative, finalizzato alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro, che contenga, tra l`altro, le generalita` dei lavoratori interessati all`emersione. Le regolarizzazioni non potranno comunque essere retrodatabili oltre cinque anni dalla presentazione della domanda. Relativamente alle agevolazioni contributive riconosciute in favore di quei datori di lavoro che presentino istanza di regolarizzazione, gli stessi datori dovranno pagare in un`unica soluzione la somma pari a 2/3 di quanto dovuto complessivamente per il periodo oggetto di regolarizzazione; in alternativa, potranno versare 1/5 del dovuto, contestualmente all`istanza presentata all`Inps, e l`ulteriore parte in una soluzione unica o in forma rateale, con un massimo di 60 rate mensili. Per le domande accolte, il termine per il pagamento della prima rata e` quello del 16 ottobre 2007 a prescindere dalla data di presentazione dell`istanza. Il risparmio di 1/3 rispetto al contributo pieno e` condizionato al mantenimento in servizio del lavoratore soggetto all`emersione per 24 mesi; per accertarsi di questo, il legislatore ha previsto che il datore di lavoro sia tenuto al pagamento del 50% del beneficio dell`esenzione di un terzo dei contributi dovuti e che tale quota sia restituita rispettivamente al termine del primo e secondo anno di lavoro regolarmente prestato. Nella circolare, sono anche contenute le istruzioni operative per i pagamenti, ferma restando la sussistenza in capo al datore di lavoro di tutti i requisiti, il cui controllo e` demandato all`attivita` istruttoria dell`Inps.
La nota, infine, chiarisce che il provvedimento di accoglimento dell`istanza di regolarizzazione estingue tutte le sanzioni di natura penale, amministrativa e civile strettamente connesse alla denuncia di versamento dei contributi e dei premi. |




























