| Terre e rocce da scavo: al via la procedura semplificata |
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Recepita dal decreto anticrisi del Governo la norma comunitaria che consente di riutilizzare liberamente le terre e rocce da scavo nel luogo in cui sono state prodotte se non inquinate. L’articolo 186 del testo unico Ambiente, modificato dal decreto legislativo di gennaio 2008, costituiva fino a oggi il riferimento principale per la disciplina delle terre e rocce da scavo. E stabiliva un principio: le terre e rocce da scavo possono essere considerate sottoprodotti ed essere impiegate se si risponde ad alcune condizioni. Per reimpiegarle l’impresa doveva individuare «preventivamente », cioè in fase di progettazione, gli interventi da effettuare con la terra; doveva dare certezza dell’«integrale utilizzo» che andava garantito senza modificare lo stato delle terre con trattamentiLe imprese di costruzione incassano una importante novità dal decreto anticrisi. In caso di progetti che prevedevano il riutilizzo nel medesimo sito di estrazione, il tempo si allungava a tre anni. Tutti questi requisiti andavano verificati in sede di valutazione di impatto ambientale, di rilascio del permesso di costruire o secondo le modalità della Dia. Se questi requisiti non venivano rispettati la terra e il materiale da scavo rientravano nella disciplina dei rifiuti. Con tutti gli oneri annessi. Le terre e rocce da scavo, dall’entrata in vigore della norma contenuta nel dl anticrisi, non saranno considerate rifiuto a due condizioni:
Rispettati questi due criteri, verrà superata la disciplina sui rifiuti che oggi, in molti casi, porta il materiale da scavo a essere smaltito con costi notevoli per le imprese: da cinque a dieci euro a tonnellata, quando un lavoro di media entità può produrre anche quattromila tonnellate di residui. Si tratta di una misura fortemente voluta dall`Ance, in quanto semplifica notevolmente le previsioni dell`art. 186 del D.Lgs 152/2006, che consentirà di superare le complesse procedure previste per i sottoprodotti ma che soprattutto comporterà risparmi sostanziali. La nuova disciplina contenuta nell’articolo 20 del Dl anticrisi prende le mosse dalla direttiva rifiuti dello scorso novembre, che già non considerava rifiuti le terre e rocce da scavo non contaminate e riutilizzate nello stesso sito. Recependo di fatto quella previsione, il decreto prevede che non è considerato rifiuto il materiale da scavo a condizione che non sia contaminato e che venga impiegato nel medesimo luogo di estrazione. La novità, di fatto, toglie queste ipotesi dalla complessa macchina disegnata dal testo unico Ambiente consentendo alle imprese, in molti di casi, di ottenere risparmi sostanziali, trasformando un costo in valore economico. |




























