| Tracciabilità appalti, in vigore le nuove clausole |
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| martedì 14 giugno 2011 | |
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Da venerdì 17 giugno si conclude il periodo transitorio previsto per gli appalti antecedenti il 7 settembre 2010, che, quindi, verranno integrati con le clausole di tracciabilità (art. 3, l.136/10). Per questi contratti le stazioni appaltanti devono nel frattempo chiedere il Cig. A partire da venerdi` 17 giugno, data di scadenza del periodo transitorio, i contratti sorti prima del 7 settembre 2010, che non siano stati adeguati volontariamente dalle parti, sono automaticamente integrati (secondo l`articolo 1374 del Codice civile) con le clausole di tracciabilita` previste dall`articolo 3, commi 8 e 9, della legge 136/2010 e diventano soggetti ai relativi obblighi; cio` a condizione, ovviamente, che essi siano ancora produttivi di effetti. Per questi contratti, le oltre 28mila stazioni appaltanti dovranno chiedere, entro il termine del periodo transitorio, il Cig (numero identificativo di gara). I pagamenti andranno effettuati tramite bonifico bancario o postale o altro strumento tracciabile, transitare su conti correnti dedicati, riportare il Cig e, ove necessario, il Cup (codice unico di progetto). Il meccanismo dell`inserzione automatica pone fine all`incertezza che aveva accompagnato la versione iniziale della normativa, semplificando gli oneri per le stazioni appaltanti e per gli operatori privati. Conseguentemente, le stazioni appaltanti sono sollevate anche dall`obbligo di controllare l`inserimento delle clausole nei contratti della filiera. L`Autorita` di vigilanza sui contratti pubblici consiglia alle stazioni appaltanti di inviare una comunicazione agli operatori economici per evidenziare l`adeguamento automatico del contratto e comunicare il Cig, ove non fosse gia` previsto (determinazione 10/2010). Intanto per gli operatori restano alcuni dubbi, per esempio sul pagamento delle utenze dalla stazione appaltante, sull`estensione degli obblighi di tracciabilita` alle operazioni dove la controparte e` la banca tesoriere, sull`applicazione della tracciabilita` ai contratti di swap. Fra le difficolta` spunta anche quella legata alla tassazione dei contratti sopra i 40mila euro, i cui importi vanno pagati quadrimestralmente con bollettino Mav. Nel primo anno di applicazione le stazioni appaltanti devono trovare la copertura finanziaria degli oneri straordinari conseguenti alla regolarizzazione dei vecchi contratti sottoscritti prima del 7 settembre 2010. L`appesantimento dei nuovi obblighi emerge anche dal comunicato sull`impennata delle richieste telefoniche all`Autorita` (da circa 7mila a 60mila contatti mensili) e sull`incremento dell`attivita`, per cui da novembre 2010 ad aprile 2011 sono stati assegnati circa 1,5 milioni di Cig ai soli fini della tracciabilita`. L`Autorita` ha gia` disciplinato procedure semplificate per l`acquisizione del Cig e la possibilita` di effettuare un unico adempimento per un dato intervallo temporale con i carnet di Cig. Queste semplificazioni si applicano ai contratti di lavori fino a 40mila euro e ai contratti di servizi e forniture sotto i 20mila euro (affidati ai sensi dell`articolo 125 del Codice dei contratti o mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando) nonche` ai contratti esclusi in tutto o in parte dall`applicazione del Codice. |




























