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Validità certificazione antimafia e pagamenti Cassa DDPP Stampa E-mail
Nei rapporti con la Cassa DD.PP. l'informativa antimafia conserva la validità anche se gli atti o i provvedimenti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla sua scadenza.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, tramite la competente DGSAI, ha formalmente comunicato alla Cassa DD.PP. SpA che "l'informativa antimafia - ex articolo 10 del DPR n. 252/98 - una volta acquisita e ove non avvengano variazioni nell'assetto societario delle imprese, ai sensi dell'articolo 2 del citato DPR n. 252/98 permette alle Pubbliche Amministrazioni di adottare gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza della validità della predetta documentazione".

Pertanto, viene stabilmente chiarito come - ai sensi del citato DPR - una volta che le P.A. abbiano acquisita la prescritta documentazione antimafia di data non anteriore ai sei mesi, possano adottare il provvedimento richiesto "anche se in data successiva alla scadenza della validità della predetta documentazione".