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Lo Statuto Stampa E-mail

Titolo II
Ditte Associate, Obblighi e Contributi

Articolo 3 – Perimetro della rappresentanza

Possono aderire come soci effettivi:

a)le imprese, con sede legale nella provincia, che svolgano attività dirette alla produzione di beni e servizi con un’organizzazione di tipo industriale e che si riconoscano nei valori del mercato e della concorrenza, nonché le imprese, con sede legale diversa, che abbiano comunque in provincia stabilimenti o cantieri o attività sussidiarie di filiale o deposito, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento confederale;

b)le imprese, sempre con sede legale nella provincia, che operano in settori di mercato in via di liberalizzazione o il cui capitale sia detenuto in misura superiore al 20% da soggetti pubblici o nelle quali il soggetto pubblico goda di diritti speciali o della possibilità di nominare o controllare gli organi di gestione in tutto o in parte;

c)i consorzi di produzione di beni o servizi composti da imprese di cui alle precedenti lettere, nonché imprese artigiane e cooperative, queste ultime previo parere favorevole di Confindustria circa la loro ammissione

Possono inoltre aderire all’Associazione, in qualità di soci aggregati, con modalità specifiche stabilite dalla Giunta, altre realtà imprenditoriali che presentino elementi di complementarità, di strumentalità o di raccordo economico con l’imprenditoria istituzionalmente rappresentata.

Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell’Associazione, nel rispetto del regolamento confederale in materia.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

Tutti i soci, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro delle Imprese dell’Associazione e nell’analogo registro tenuto dalla Confindustria, la quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l’appartenenza dell’impresa al Sistema.


Articolo 4 – Ammissione e durata del rapporto associativo

La domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, deve essere indirizzata al Presidente dell’Associazione e compilata sugli appositi moduli.

La domanda deve contenere l’espressa accettazione delle norme del presente statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti, nonché del Codice Etico Confederale e della Carta dei Valori associativi.

I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice Etico Confederale.

Nella domanda dovranno essere specificate le generalità del titolare o del legale rappresentante dell’azienda, la natura dell’attività esercitata, l’ubicazione dell’impresa, il numero dei dipendenti e quant’altro richiesto dall’Associazione.

Le domande vengono approvate dalla Giunta, sentito il parere della Sezione interessata. Qualora la Sezione interessata non provveda ad esprimere il suo parere entro trenta giorni dalla data di ricevimento di copia della domanda di ammissione, il parere si intenderà favorevole.

In caso di pronuncia negativa della Giunta l’impresa può richiedere un riesame della domanda da parte del Consiglio Direttivo che decide in modo inappellabile nel caso la domanda venga accolta.

Contro la deliberazione negativa del Consiglio Direttivo è possibile ricorrere ai Probiviri che decideranno, in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.

L’adesione impegna il socio per un biennio, che decorrerà dal primo giorno del semestre solare in cui è stata presentata la domanda di iscrizione. All’atto dell’ammissione il socio si obbliga al pagamento in favore dell’Associazione di un contributo di iscrizione e di un contributo ordinario annuale ed eventuali contributi speciali deliberati dall’Assemblea.

L’Associazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Vibo Valentia nei confronti dei soci morosi o inadempienti che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi per l’anno in corso.

L’adesione si intende automaticamente rinnovata di biennio in biennio, qualora il socio non presenti le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del biennio.

Ai soli effetti della quantificazione dei contributi associativi, l’adesione decorre dal mese di ammissione.

Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

Articolo 5 – Diritti dei Soci

I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall’Associazione, e quelle derivanti dall'appartenenza al Sistema confederale.

Restano invece escluse per i soci aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l’assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte dell’Associazione.
I soci effettivi, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell’Associazione e delle Sezioni, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente statuto.

Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all’Associazione ed al Sistema confederale nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dall’apposito regolamento.

Articolo 6 – Doveri dei Soci

L'adesione all’Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, le normative e le disposizioni attuative dello stesso, nonché il Codice Etico Confederale e la Carta dei Valori associativi.

L'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dall’Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.

Le stesse imprese, inoltre, hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale.

In particolare il socio deve:

a)partecipare attivamente alla vita associativa;
b)applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato dall'Associazione o dalle altre componenti del sistema confederale;
c)non fare contemporaneamente parte di Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per scopi analoghi;
d)fornire all'Associazione, secondo le modalità previste dal regolamento attuativo, i dati e i documenti necessari all'aggiornamento del "Registro delle Imprese", o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
e)versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dal regolamento attuativo.

L’Associazione, inoltre, è impegnata a promuovere il completo inquadramento delle proprie imprese associate nelle componenti di categoria del Sistema confederale, anche attraverso la stipula di convenzioni di inquadramento.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del Sistema, l'accesso alle cariche direttive di Presidenza e Consiglio Direttivo dell’Associazione, è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata.

Articolo 7 – Sanzioni

I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

a)sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea dell’Associazione;
b)censura del Presidente, comunicata per iscritto e motivata;
c)sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;
d)decadenza dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono cariche direttive;
e)decadenza dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna;
f)sospensione dell'elettorato attivo e passivo;
g)sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale in caso di morosità protratta per due anni e fino alla sua cessazione;
h)espulsione nei casi di ripetuta morosità e di ogni violazione degli obblighi statutari.

Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, dalla Giunta. E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di dieci giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Articolo 8 – Cessazione della condizione di Socio

La qualità di socio si perde:

a)per dimissioni, nei modi e nei termini previsti dal regolamento attuativo;
b)per cessazione dell'attività esercitata, dal momento della formale comunicazione;
c)per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
d)per espulsione nei casi previsti dall'articolo precedente.

In ogni caso il socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti, a norma degli articoli 4 e 6.

Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione e del Sistema confederale.

Articolo 9 – Contributi Associativi

L’Associazione trae i mezzi necessari per il proprio funzionamento dalle quote associative corrisposte dalle imprese aderenti.

I contributi associativi sono costituiti dalle quote di ammissione a socio, nonché dai contributi annui ordinari ed eventualmente da quelli straordinari.

Gli Associati sono tenuti a corrispondere all’Associazione una quota di adesione da versare all’atto dell’iscrizione ed un contributo annuo nella misura e con le modalità stabilite dal regolamento attuativo.

Le modalità di riscossione, vengono stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo in sede di bilancio preventivo e ratificate dalla Giunta.

Le quote e i contributi associativi riscossi dall’Associazione a norma del comma precedente non sono trasmissibili ad altri soggetti, ad eccezione del trasferimento a causa di morte e gli stessi non sono rivalutabili.

Prima di ogni consultazione elettorale riguardante il Presidente di Sezione e dell’Associazione, la Commissione di designazione, nominata dalla Giunta, verificherà anche la regolarità contributiva e statutaria di candidati e votanti secondo le modalità previste dal regolamento attuativo. Agli Associati non in regola non saranno attribuiti i voti in Assemblea, né il diritto a concorrere a qualunque carica elettiva. La Commissione relazionerà su candidati e poteri disponibili prima dell’inizio delle operazioni di voto.