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Lo Statuto Stampa E-mail

Titolo III
Organi Sociali


Articolo 10 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell'Associazione:

a)l'Assemblea;
b)la Giunta;
c)il Consiglio Direttivo;
d)il Presidente;
e)i Vice Presidenti;
f)il Collegio dei Revisori contabili;
g)i Probiviri.
Le procedure di funzionamento degli organi collegiali dovranno risultare atte ad assicurare ai componenti, con congruo anticipo rispetto alle singole riunioni, precisa conoscenza degli argomenti da trattare  nonché – fatte salve particolari esigenze di riservatezza – adeguata documentazione circa gli stessi.

Decadono dalle cariche elettive di cui alle lettere b) e c) coloro che non intervengano alle riunioni, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive e, in ogni caso, coloro che non intervengano ad almeno la metà delle riunioni indette nell’anno solare.

Articolo 11 – Assemblea

L'Assemblea è composta dai rappresentanti di tutte le imprese associate in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi che può essere effettuato fino al giorno precedente la data dell’Assemblea.

Le imprese non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari,  senza diritto di intervento nella discussione.

Ogni impresa può farsi rappresentare da altra impresa associata e può rappresentare non più di un’impresa mediante delega scritta.

I voti spettanti in Assemblea a ciascuna impresa associata ed attribuiti sempre che in regola con gli obblighi di cui al primo comma, vengono calcolati in base alla media dei contributi versati nel biennio secondo lo schema seguente:

  • per contributi pari al minimo contributivo, un voto;
  • per contributi pari a 1.000,00 euro e fino a 2.000,00 euro un voto aggiuntivo;
  • per contributi pari a 2.000,01 euro e fino a 20.000,00 un voto aggiuntivo per ogni mille euro o frazione superiore alla metà;
  • per contributi pari a 20.000,00 euro e fino a 50.000,00 un voto aggiuntivo per ogni cinquemila euro o frazione superiore alla metà;
  • per contributi superiori a 50.000,01 euro un voto aggiuntivo per ogni diecimila euro o frazione superiore alla metà.


Ai soci iscritti in corso d’anno ed ai soci aggregati è attribuito un solo voto.

Il numero dei voti spettanti a ciascuna impresa associata sarà annotato in apposito registro bollato ed annualmente vidimato, di esso potranno prenderne visione solo le aziende al corrente con il versamento dei contributi associativi.

Nell'inviare la convocazione l'Associazione è tenuta a comunicare all'azienda associata il numero dei voti cui ha diritto, che sarà esercitato una volta effettuate le verifiche di cui al primo comma del presente articolo, ed a tenere a sua disposizione la documentazione relativa.

All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Revisori contabili, i Probiviri ed il Direttore.

Articolo 12 – Riunioni e funzionamento dell’Assemblea

L'Assemblea si riunisce:

a)in via ordinaria, una volta all'anno, al massimo entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio solare;
b)in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga opportuno la Giunta, ovvero quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo o da tanti soci che corrispondano complessivamente ad almeno un quarto dei voti spettanti al complesso degli associati, oppure ne faccia richiesta il Consiglio dei Revisori contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.

La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, è convocata dal Presidente, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario, a mezzo fax o posta elettronica almeno dieci giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a cinque giorni.

Articolo 13 – Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei voti attribuiti a tutti i soci, tuttavia, trascorsa un’ora, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una maggioranza diversa.
I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente vicario.

Le deliberazioni dell’Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario dell’Assemblea. Funge da segretario il Direttore dell’Associazione o, in caso di sua assenza, una persona designata dall’Assemblea.

Articolo 14 – Attribuzioni dell’Assemblea

E’ competenza dell’Assemblea:

a)eleggere il Presidente secondo le modalità previste dagli articoli 21 e 22;
b)eleggere il Vice Presidente vicario secondo le modalità previste dall'articolo 23;
c)eleggere i componenti elettivi della Giunta secondo le modalità previste dall’articolo 16;
d)eleggere i componenti del Collegio dei Revisori contabili, secondo le modalità previste dall'articolo 25;
e)eleggere i Probiviri secondo le modalità previste dall'articolo 26;
f)approvare gli indirizzi generali ed il programma di attività proposti dal Presidente;
g)determinare gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività dell’Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell’Associazione stessa;
h)approvare il bilancio consuntivo;
i)approvare i contributi e le quote di ammissione all’Associazione;
j)modificare il presente statuto;
k)sciogliere l’Associazione e nominare uno o più liquidatori;
l)deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dalla Giunta, dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Articolo 15 – Partecipazione e voti

1.E’ ammessa la partecipazione per delega scritta conferita ad altri associati, ma ad un singolo associato non può essere attribuita più di una delega;
2.i voti aggiuntivi sono attribuiti ai singoli associati in base ai contributi versati all’Associazione in ragione del contributo medio complessivamente versato nel biennio solare precedente l’anno in cui si tiene l’Assemblea;
3.la ripartizione dei voti avviene come indicato all’articolo 11.

Per le assemblee straordinarie vale lo stesso riparto dei voti nei punti precedenti. Non hanno diritto al voto le aziende non in regola con il versamento della quota associativa.


Articolo 16 – Giunta

Sono componenti di diritto della Giunta:

d)il Presidente;
e)i Vice Presidenti;
f)i Past-President;
g)i componenti del Consiglio Direttivo che non facciano già parte ad altro titolo della Giunta;
h)i Presidenti delle Sezioni merceologiche;

Fanno inoltre parte della Giunta:
i)un componente aggiuntivo espresso dal Comitato Provinciale Piccola Industria;
j)un componente aggiuntivo espresso dal Gruppo Giovani Imprenditori;
k)i componenti aggiuntivi espressi dalle Sezioni merceologiche in ragione del contributo complessivamente versato nel biennio all’Associazione:
un componente se il contributo è compreso tra 40 e 50 mila euro;
due componenti se il contributo è compreso tra 50 e 80 mila euro;
tre componenti per contributi superiori a 80 mila euro;
l)tre componenti nominati dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa dell’ambito associativo e di rappresentanza dell’Associazione;
m)tre componenti eletti dall’Assemblea; a tal fine la Commissione di designazione predispone una lista di candidati in numero superiore ai seggi da ricoprire e la sottopone al voto dell’Assemblea. Ciascun socio potrà esprimere un numero di preferenze limitato ai 2/3 dei seggi disponibili.

E’ invitato permanente senza diritto di voto il Presidente del Comitato Expo se non fa già parte della Giunta per altro motivo.

I componenti la Giunta durano in carica quattro anni e scadono in occasione dell’Assemblea ordinaria degli anni pari. Essi sono rieleggibili, ma per non più di due mandati consecutivi allo stesso titolo.

Ai fini della ricostituzione, il Presidente dell’Associazione provoca o sollecita le elezioni dei nuovi componenti che di regola debbono avvenire entro il mese di febbraio anteriore alla scadenza.

Eventuali ritardi o mancanze di elezione non impediscono l’entrata in carica della nuova Giunta nelle persone di coloro che già sono nominate. I componenti eventualmente eletti nel corso del quadriennio restano comunque in carica sino alla scadenza della Giunta.

Nel caso vengano a mancare i componenti eletti dall’Assemblea, essi sono sostituiti dai primi dei non eletti, in ordine di numero di preferenze riportate.

Per gli altri componenti elettivi di cui alle lettere f), g), h) e i) del presente articolo, in caso di cessazione, provvedono alla sostituzione le rispettive istanze.

I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del mandato in corso della Giunta.

Articolo 17 – Riunioni della Giunta

La Giunta si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta lo ritenga necessario il Presidente o sia richiesto da almeno un quarto dei suoi componenti.
La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni, a mezzo fax o posta elettronica. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.
La Giunta è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, nell’ordine: dal Vice Presidente vicario, dal Presidente della Piccola Industria, dal Presidente della Sezione merceologica più consistente.

Per la validità delle adunanze della Giunta è necessaria la presenza di almeno il 40% dei suoi componenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto. Per le votazioni concernenti persone si procede inderogabilmente a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario. Funge da segretario il Direttore dell’Associazione o, in sua assenza, altra persona designata dalla Giunta stessa.

Alla riunione sono invitati i Revisori contabili i Probiviri e il Presidente del Comitato Expo, senza diritto di voto.

Il Presidente può altresì estendere l’invito a soggetti non componenti la Giunta in relazione al contributo degli stessi per gli argomenti da trattare.

Articolo 18 – Attribuzioni della Giunta

Spetta alla Giunta:

a)nominare la Commissione di designazione;
b)proporre all’Assemblea il  Presidente ed il Vice Presidente vicario;
c)eleggere negli anni dispari i componenti elettivi del Consiglio Direttivo;
d)nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
e)deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
f)deliberare le direttive generali per il Consiglio Direttivo per ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione e che non sia riservato dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea;
g)indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
h)approvare i bilanci preventivo e consuntivo e la relativa relazione per la successiva approvazione dell’Assemblea;
i)adottare le sanzioni;
j)deliberare sull’accoglimento delle domande di adesione;
k)formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea,  le modifiche del presente statuto;
l)su proposta del Consiglio Direttivo, deliberare o modificare il regolamento attuativo del presente statuto;
m)su proposta del Consiglio Direttivo, determinare, con regolamento apposito,  i criteri per la composizione merceologica delle varie Sezioni e decidere sulle domande di costituzione delle stesse presentate dalle imprese associate;
n)pronunciarsi sui ricorsi presentati dalle imprese associate in relazione all'inquadramento nelle sezioni;
o)esercitare gli altri compiti previsti  dal presente statuto;
p)promuovere ed attuare quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione  alla vita dell'Associazione.

Articolo 19 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto:

a)dal Presidente;
b)dai Vice Presidenti;
c)dal Past-President;
d)da 3 componenti eletti dalla Giunta tra persone che siano espressione particolarmente significativa dell’ambito associativo ed in rappresentanza delle componenti merceologiche di maggiore consistenza organizzativa. A tal fine la Commissione di designazione predispone una lista di candidati in numero superiore ai seggi da ricoprire e la sottopone al voto della Giunta. Ciascun socio potrà esprimere un numero di preferenze limitato ai 2/3 dei seggi disponibili.

E’ invitato permanente senza diritto di voto il Presidente del Comitato Expo se non fa già parte del Consiglio per altro motivo.

I componenti del Consiglio Direttivo eletti dalla Giunta durano in carica due anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni dispari. Essi sono rieleggibili ma per non più di due mandati consecutivi.

Nel caso vengano a mancare uno o più componenti durante il mandato essi sono sostituiti dalla Giunta. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza normale del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, almeno sei volte l’anno o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni, a mezzo fax o posta elettronica.

L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elencazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente almeno un terzo dei componenti  in carica.

Ciascun componente ha diritto ad un voto, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

Articolo 20 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo:

a)stabilire l’azione a breve termine dell’Associazione e decidere i piani per l’azione a medio e lungo termine;
b)dirigere l'attività dell’Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e della Giunta e controllarne i risultati;
c)deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dalla Giunta;
d)nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori;
e)eleggere, revocare e designare i rappresentanti esterni dell’Associazione;
f)sovrintendere alla gestione del fondo comune e predisporre i bilanci consuntivi e preventivi ai fini delle successive deliberazioni della Giunta e dell’Assemblea;
g)esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano alla Giunta, alla quale deve però riferire nella sua prima riunione;
h)nominare o revocare, su proposta del Presidente, il Direttore dell’Associazione e, ove necessario, un Vice Direttore;
i)approvare, su proposta del Presidente, le direttive per la struttura e l’organico, necessarie per il funzionamento dell’Associazione;
j)esercitare gli altri compiti previsti  dal presente statuto.


Articolo 21 – Presidente

Il Presidente è eletto negli anni dispari dall'Assemblea ordinaria, su proposta dell’Organo collegiale allargato.

A tal fine, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, la Giunta elegge, a scrutinio segreto, con voto limitato ai due terzi degli eligendi, la Commissione di designazione,di cui all’articolo 22.

La Commissione sottopone alla Giunta le indicazioni emerse, e devono comunque essere sottoposte al voto della Giunta quelle candidature che risultino appoggiate per iscritto dal 15% dei voti assembleari.

Sulla base della relazione della Commissione la Giunta, mediante votazione a scrutinio segreto, individua il nome di un candidato all’elezione da proporre all’Assemblea.

L’Assemblea elegge il Presidente votando su tale proposta. Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.

Il Presidente dura in carica due anni e scade in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni dispari e può essere rieletto per un secondo biennio consecutivo a quello della prima elezione. Può essere rieletto ulteriormente solo se trascorso un intervallo di tempo pari al mandato ricoperto.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.

Il Presidente sovrintende, coordina e controlla l'attività dei Vice Presidenti e dei componenti del Consiglio Direttivo e della Giunta, ai quali può delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente vicario.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

Articolo 22 – Commissione di Designazione

Almeno tre mesi prima della  scadenza del mandato del Presidente in carica, la Giunta elegge, a scrutinio segreto, con voto limitato ai due terzi degli eligendi, una Commissione di designazione, composta dai tre componenti scelti tra rappresentanti dei soci dell’Associazione che abbiano maturato una significativa esperienza di cariche associative e della quale non può far parte il Presidente in carica.

La Commissione ha il compito di esperire in via riservata un procedimento consultivo, secondo le modalità previste dal regolamento, finalizzato a individuare uno o più candidati che riscuotano il consenso della maggioranza degli associati.

La Commissione sottopone alla Giunta le indicazioni emerse mediante un’apposita relazione.

Sulla base della suddetta relazione la Giunta, mediante votazione a scrutinio segreto, designa un candidato all’elezione da proporre all’Assemblea.

La Commissione, oltre a ciò, ha anche il compito di verificare la regolarità contributiva e statutaria di tutti i candidati e dei votanti secondo le modalità previste dal regolamento.

Articolo 23 –Vice Presidenti e organizzazione dell’attività associativa

Nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato dal Vice Presidente vicario, dai Vice Presidenti di diritto per la Piccola industria, i Giovani Imprenditori e l’Ance.

A tal fine, in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea convocata per l’elezione, il Presidente designato presenta alla Giunta il nome del Vice Presidente vicario e il suo programma di attività.

La Giunta vota contestualmente la proposta concernente il Vice Presidente vicario per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea e il programma da presentare nella stessa Assemblea.

Il Vice Presidente vicario dura in carica due anni e scade contemporaneamente al Presidente. In caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, decade con la nomina del successore.

Può essere rieletto per svolgere solo un secondo biennio. Un’ulteriore rielezione per un massimo di due ulteriori bienni è ammessa dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari a quello del mandato già ricoperto.

Nel caso che venga a mancare durante il mandato di carica, è sostituito, su proposta del Presidente, dalla Giunta e rimane in carica sino alla scadenza del Presidente.

L'Assemblea vota contestualmente il programma e la proposta nonché le eventuali deleghe affidate ai Vice Presidenti.

L’organizzazione dell’attività associativa è definita dal regolamento attuativo.

L’attività dell’Associazione si articola in aree secondo la struttura organizzativa e funzionale approvata dalla Giunta, su proposta del Presidente e modificabile in relazione all’evolversi delle esigenze associative.

I Vice Presidenti  cui siano state affidate deleghe operative costituiscono e presiedono Commissioni di supporto alla propria attività.

Tali Commissioni saranno composte da un massimo di sei componenti, con adeguata rappresentanza di tutte le componenti dell’Associazione, nominati dal Presidente su proposta del Vice Presidente competente, sentite le Sezioni, il Comitato Piccola Industria ed il Gruppo Giovani Imprenditori.

Le Commissioni sono organi tecnici del Presidente, del Consiglio Direttivo e della Giunta. Il Consiglio e la Giunta possono delegare l'approfondimento e la definizione di determinati problemi.

La durata delle Commissioni coincide con quella dei Vice Presidenti  e l’attività è supportata dalla struttura funzionale dell’Associazione.  

Articolo 24 – Le Commissioni

Il Presidente, di concerto con il Consiglio Direttivo, può costituire apposite Commissioni cui affidare lo studio di particolari problemi o progetti. I Presidenti delle Commissioni sono scelti tra i componenti delle Commissioni stesse.

Alle Commissioni possono partecipare eventuali esperti invitati dal Presidente della Commissione.

Tali Commissioni saranno, di norma costituite da rappresentanti di aziende associate portatrici di particolari esperienze, garantendo altresì l’apporto di conoscenze ed il coinvolgimento più allargato. Le Commissioni esprimono dei pareri e formulano delle proposte da sottoporre alla Giunta.

 

Articolo 25 – Il Collegio dei Revisori contabili

L'Assemblea ordinaria degli anni pari elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili effettivi, nonché due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci dell’Associazione, in una lista di almeno sette candidati.

A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le imprese associate.

Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile.

Ciascun socio può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica due anni, scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci.

I Revisori contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea e della Giunta.
Qualora, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore contabile supplente subentra a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.

Articolo 26 – I Probiviri

L’Assemblea di ogni biennio, in un anno diverso da quelli in cui ricadono elezioni, elegge, a scrutinio segreto, cinque Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di quattro preferenze nell’ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l’Assemblea chiamata all’elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d’impresa.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un’altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all’Associazione di appartenenza.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del Sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i cinque Probiviri eletti dall’Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i cinque Probiviri con l’accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Vibo Valentia che provvederà alla scelta, sempre tra i cinque Probiviri eletti dall’Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro sessanta giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l’esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente della Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l’appello ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L’interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell’Associazione, è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 7 ed 8, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i cinque Probiviri eletti dall’Assemblea designano, all’inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, un Proboviro  delegato ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L’esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti quattro Probiviri eletti dall’Assemblea, convocati in collegio speciale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.


Articolo 27 – Il Comitato Provinciale Piccola Industria

Nell’ambito dell’Associazione è costituito il Comitato della Piccola Industria.

Esso è composto di tanti membri quanti sono i gruppi di categorie merceologiche. I rappresentanti delle singole categorie merceologiche sono nominati con delibera del Consiglio Direttivo di sezione o dal Comitato di Presidenza.

I componenti il Comitato provinciale per la Piccola Industria devono essere rappresentanti di piccole industrie in attività, e più precisamente titolari di aziende industriali o soci di aziende aventi forme di società di persone o di capitali, purché abbiano responsabilità di gestione nelle aziende stesse. Si considerano Piccola Industria quelle imprese che normalmente occupano non più di 15 dipendenti.

Il Comitato per la Piccola Industria dura in carica due anni e scade con la scadenza degli organi sociali dell’Associazione.

Il Comitato elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente e designa, inoltre, i propri rappresentanti in analoghi organismi associativi sia a livello regionale, sia nazionale.

Il Presidente dura in carica due anni e scade con la scadenza degli organi sociali e può essere rieletto per un secondo biennio consecutivo a quello della prima elezione.

La disciplina delle riunioni per la validità delle delibere del Comitato Piccola Industria è quella fissata per la Giunta dell’Associazione.

Il Presidente della Piccola Industria rappresenta le istanze delle piccole industrie in seno al Consiglio Direttivo,.

Nel quadro dell’azione generale dell’Associazione il Comitato della Piccola Industria svolge le seguenti attività:

  • esamina i problemi della Piccola Industria ed elabora valide soluzioni per la loro pratica realizzazione, proponendole agli organi direttivi dell’Associazione;
  • propone iniziative ed un costante collegamento con l’opinione pubblica ed i pubblici poteri, al fine di richiamare la loro attenzione sui problemi, sugli obiettivi, e sul ruolo della piccola industria;
  • partecipa con i propri rappresentanti a manifestazioni ed iniziative che rivestano interesse per la piccola industria promosse da organismi locali regionali e nazionali;
  • partecipa alle adunanze dell’Assemblea generale dei Soci e, attraverso il suo Presidente, anche alle riunioni della Giunta e del Consiglio Direttivo. 

Articolo 28 – Il Direttore

Il Direttore coadiuva il Presidente, la Giunta, il Consiglio Direttivo, dei quali attua le disposizioni.

Egli sovrintende a tutti gli uffici e servizi, ne coordina l’attività e provvede al buon funzionamento di essi. Può proporre al Consiglio Direttivo l’articolazione della struttura organizzativa dell’Associazione e l’assunzione e la risoluzione del rapporto di lavoro di tutti gli altri dipendenti.

Egli partecipa senza diritto di voto all’Assemblea Generale dei Soci, alle riunioni della Giunta e del Consiglio Direttivo.

Egli altresì ha il diritto di partecipare senza diritto di voto a tutte le Assemblee o riunioni indette dagli organi sociali dell’Associazione. Firma, congiuntamente al Presidente, gli ordinativi di incasso e di pagamento, sovrintendendo alla gestione amministrativa e finanziaria dell’Assindustria.

Articolo 29 – Gruppo Giovani Imprenditori

Nell’ambito dell’Associazione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori.

La struttura, la composizione, l’attività ed il funzionamento del Gruppo sono ispirati alla normativa vigente in sede confederale e sono disciplinati da apposito regolamento approvato dall’Assemblea del Gruppo nonché, su proposta della stessa, dalla Giunta dell’Associazione.

Articolo 30 – Il Comitato Expo

Nell’ambito dell’Associazione è costituito il Comitato Expo. Il Comitato, nel quadro dei fini statutari e delle politiche generali dell’Associazione, ha per scopo in generale la promozione e la crescita delle imprese ad esso aderenti, favorendo altresì in generale, lo sviluppo economico e l’immagine della provincia di Vibo Valentia. Ciascuna azienda associata di qualsiasi sezione può di diritto aderire previa apposita domanda.

Il Comitato dura in carica due anni e scade con la scadenza degli organi sociali dell’Associazione. Il Comitato elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente. Il Presidente della Piccola Industria è Vice Presidente di diritto.

Il Presidente dura in carica due anni e scade con la scadenza degli organi sociali e può essere rieletto per un secondo biennio consecutivo a quello della prima elezione

La disciplina delle riunioni per la validità delle delibere del  Comitato è quella fissata per la Giunta della Associazione. Il Presidente del Comitato rappresenta le istanze delle aziende ad esso aderenti in seno alla Giunta e al Consiglio Direttivo di cui è invitato permanente senza diritto di voto qualora non ne faccia già parte per altro motivo.

Articolo 31 – Disposizioni generali sulle cariche.

Per rappresentanti delle imprese aderenti all’Associazione si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o “ad negotia” che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa.

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell’Associazione.

La carica di Proboviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell’Associazione.

Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei soci, fatte salve quelle relative ai Revisori e ai Probiviri
Tutte le cariche sociali sono gratuite.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del Sistema, l'accesso alle cariche direttive di Presidenza e Consiglio Direttivo dell’Associazione, è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Per le incompatibilità tra le cariche politiche e gli incarichi associativi trovano applicazione le disposizioni approvate dalla Giunta Confederale.

Articolo 32 – Regolamento attuativo

Le norme del presente statuto si attuano mediante un apposito regolamento nel quale sono esplicitati tutti gli aspetti operativi che non sono descritti nel suddetto statuto.

Il regolamento e le sue eventuali modifiche sono approvati dalla Giunta con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i componenti.

Articolo 33 – Esercizio sociale e bilanci

L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ciascun anno solare viene redatto il bilancio preventivo dell’Associazione, costituito da stato patrimoniale, conto economico e prospetto delle fonti e degli impieghi. Esso è sottoposto all’approvazione della Giunta entro il trenta novembre di ogni anno.

Per ciascun anno solare è redatto il bilancio consuntivo costituito da stato patrimoniale, conto economico e prospetto delle fonti e degli impieghi dei fondi. Esso è sottoposto all’approvazione dell’Assemblea, unitamente alla relazione della Giunta ed alla relazione del Collegio dei Revisori contabili. Il bilancio consuntivo dell’Associazione è corredato da relazione di certificazione e trasmesso a Confindustria.