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Titolo V
Modificazioni dello Statuto e scioglimento
Articolo 34 – Modificazioni
Le modificazioni dello statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti e che rappresentino almeno i due quinti dei voti spettanti a tutti i soci.
In casi particolari, il Consiglio Direttivo può sottoporre ai soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci.
Ai soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.
Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.
Articolo 35 – Scioglimento
Quando venga domandato lo scioglimento dell’Associazione da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.
Tale Assemblea da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci, che rappresentino almeno due terzi della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.
L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.
Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge.
Articolo 36 – Codice Etico
L’Associazione persegue i propri scopi mantenendo la propria indipendenza ed ispirando i propri comportamenti e quelli dei propri iscritti al Codice Etico e alla Carta dei Valori associativi di Confindustria che sono integralmente adottati ed allegati allo Statuto del quale costituiscono parte integrante.
Articolo 37 – Rinvio alle norme del Codice Civile
Per quanto non previsto dal presente Statuto o dai regolamenti adottati dall’Associazione, si fa riferimento, in quanto concretamente applicabili, allo Statuto Confederale ed ai suoi regolamenti ed al Codice Etico, ai principi generali del diritto, alle norme del Codice Civile e ad altre norme di legge.
Articolo 38 – Applicazione dello Statuto
Il presente statuto si applica con decorrenza immediata dalla ratifica degli organi Confederali preposti. Le norme relative a Organi associativi ancora vigenti alla data di entrata in vigore delle nuove norme sono prorogate fino alla scadenza dei suddetti Organi.
Testo approvato dalla Giunta del 10.01.05 e dall’Assemblea Generale del 21.03.05
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